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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine
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Unificazione del diritto penale fiscale. LF
5 Sono esonerati dall’obbligo d’informare e di comunicare gli organi dell’amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.
6 Sono esonerati dall’obbligo di comunicare le autorità competenti per la ricezione delle comunicazioni di casi sospetti di riciclaggio di denaro secondo la legge del 10 ottobre 199713 sul riciclaggio di denaro. Tali autorità prestano assistenza amministrativa conformemente a detta legge.
7 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull’obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale (art. 120 della legge del 17 giu. 200514 sul Tribunale federale), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la domanda d’informazioni.
8 Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell’amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d’assistenza amministrativa e allo stesso obbligo di comunicare. Il capoverso 7 si applica per analogia.
Art. 96 cpv. 1, 4–6
1 È punito con la multa sino a 400 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato:
a. nell’ambito di un periodo fiscale, non dichiarando tutte le entrate, esagerando l’entità delle entrate provenienti da prestazioni esenti o escluse dall’imposta, non dichiarando tutte le spese che soggiacciono all’imposta sull’acquisto o dichiarando troppe spese che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente;
b. ottenendo un rimborso indebito;
c. ottenendo un condono dell’imposta ingiustificato;
d. menzionando un’imposta in una fattura senza esservi autorizzato o indicando un’imposta troppo elevata.
4 È punito con la multa sino a 800 000 franchi chiunque:
a. riduce o mette in pericolo il credito fiscale a scapito dello Stato non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all’atto della loro importazione;
b. riduce il credito fiscale a scapito dello Stato non fornendo intenzionalmente i dati richiesti o fornendo dati inveritieri o incompleti, nell’ambito di un controllo effettuato dall’autorità o di una procedura amministrativa volta a determinare il credito fiscale o il condono dell’imposta.
5 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva sino a due anni.
13RS 955.0