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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine
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Unificazione del diritto penale fiscale. LF
tente se nell’ambito della loro attività ufficiale presumono che una dichiarazione sia incompleta. Se la comunicazione è inoltrata presso un’autorità incompetente, quest’ultima la trasmette all’amministrazione delle contribuzioni competente.
3ter Le autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione fiscale comunicano all’autorità competente per il perseguimento i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attività ufficiale.
3quater Sono esonerate dall’obbligo di comunicare le autorità competenti per l’accettazione di comunicazioni di casi di sospetto di riciclaggio di denaro conformemente alla legge del 10 ottobre 199732 sul riciclaggio di denaro. Dette autorità prestano assistenza conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro.
Art. 53 cpv. 4
4Al momento dell’avvio della procedura di ricupero d’imposta il contribuente è informato della possibilità dell’avvio di un procedimento penale per reato fiscale.
Titolo sesto: Diritto penale fiscale
Capitolo 1: Disposizioni penali
Art. 55 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
È punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo previsto dalla presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima.
Art. 55a (nuovo) Dissimulazione o distrazione di valori successori nella procedura
d’inventario
1 È punito con la multa chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esistenza nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario. La multa è di 50 000 franchi al massimo.
2 Il tentativo è punibile.
Art. 55b (nuovo) Sottrazione d’imposta
1 È punito con la multa:
a. il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta;
b. chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente;
c. chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato.
2 La multa equivale al massimo al triplo dell’imposta sottratta in caso d’inten-
32 RS 955.0