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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine
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Unificazione del diritto penale fiscale. LF
7. Legge federale del 13 ottobre 196539 sull’imposta preventiva
Sostituzione di un termine
In tutta la legge il termine «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «AFC».
Art. 5 cpv. 1bis
1bis Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Art. 36
II. Assistenza fra le autorità; obblighi di comunicare
1 Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l’Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti: esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.
2 Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni diverse da quelle menzionate al capoverso 1, comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione.
3 Le autorità di cui ai capoversi 1 e 2 informano l’AFC se, nell’ambito della loro attività ufficiale, presumono che un obbligo secondo la presente legge sia stato disatteso.
4 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge segnalano alle autorità competenti per il perseguimento penale i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attività ufficiale.
5 Sono esonerati dall’obbligo d’informare e di comunicare gli organi dell’amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.
6 Sono esonerati dall’obbligo di comunicare le autorità competenti per la ricezione delle comunicazioni di casi sospetti di riciclaggio di denaro secondo la legge del 10 ottobre 199740 sul riciclaggio di denaro. Tali autorità prestano assistenza amministrativa conformemente a detta legge.
7 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull’obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale (art. 120 della legge del 17 giu. 200541 sul Tribunale
39RS 642.21
40RS 955.0