Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 32 pagine
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c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dall’UFM giusta l’articolo 4 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del ... 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);
2. L’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) è modificata come segue:
Art. 26a Estinzione dell’ammissione provvisoria
L’ammissione provvisoria si estingue giusta l’articolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera. La partenza è considerata definitiva segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:
a. presenti domanda d’asilo in un altro Stato;
b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;
c. soggiorni durante oltre 30 giorni all’estero senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 dell’ordinanza del ... (nuova data) concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capoverso 4 ODV;
d. sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capoverso 4 ODV;
e. permanga all’estero oltre la durata di validità del visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o del passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capoverso 4 ODV;
f. notifichi la propria partenza e lasci il Paese.
Approvazione
Cantoni: BE Stadt, FR, SO, ZG, GR, SG, TG, UR, FL, VS, GE, AR, BL, AG, JU, SH, NE, ZH, TI, LU
Partiti: SVP, Grüne, FDP.Die Liberalen, SP, CVP
Cerchie interessate: VSED, SVZ, Privatperson, SFH, VSJF, Grundrechte.ch, SBAA, EKM, chgemeinden, KKJPD, HEKS, SKF, CP, DJS, SOsf, Caritas, UNHCR, ACSP, IGFM, SSV
Art. 32 Disposizione transitoria per il visto di ritorno
Art. 32 Disposizione transitoria per il visto di ritorno
Fino alla messa in vigore completa del rilevamento biometrico sul territorio svizzero nel quadro del sistema centrale d’informazione visti, l’articolo 14 ha il tenore seguente:
Art. 14 Procedura per l’ottenimento di un visto di ritorno
1Lo straniero si presenta di persona davanti all’autorità cantonale per ottenere un visto di ritorno.
2Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell’inizio del viaggio previsto.
3Si applicano per analogia i capoversi 3 e 4 dell’articolo 13.
4L’UFM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e fa pervenire al titolare il documento di viaggio munito del visto di ritorno.
Approvazione
Cantoni: BE Stadt, FR, SO, ZG, GR, SG, TG, UR, FL, VS, GE, AR, BL, AG, JU, SH, NE, ZH, TI, LU
Partiti: SVP, Grüne, FDP.Die Liberalen, SP, CVP
Cerchie interessate: VSED, SVZ, Privatperson, SFH, VSJF, Grundrechte.ch, SBAA, EKM, chgemeinden, KKJPD, HEKS, SKF, CP, DJS, SOsf, Caritas, UNHCR, ACSP, IGFM, SSV