Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 32 pagine
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II Parte speciale
Art. 1 Documenti di viaggio e autorizzazione a un nuovo ingresso
Art. 1 Documenti di viaggio e autorizzazione a un nuovo ingresso
1L’Ufficio federale della migrazione (UFM) rilascia i seguenti documenti di viaggio:
a. titoli di viaggio per rifugiati;
b. passaporti per stranieri;
c. certificati d’identità per richiedenti l’asilo che lasciano definitivamente la Svizzera o per persone la cui procedura d’asilo è conclusa e la cui decisione di allontanamento è passata in giudicato;
d. documenti di viaggio sostitutivi per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri.
2L’UFM può emanare un’autorizzazione a un nuovo ingresso sotto forma di visto di ritorno
Approvazione
Cantoni: BE Stadt, FR, SO, ZG, GR, SG, TG, UR, FL, VS, GE, AR, BL, AG, JU, SH, NE, ZH, TI, LU
Partiti: SVP, Grüne, FDP.Die Liberalen, SP, CVP
Cerchie interessate: VSED, SVZ, Privatperson, SFH, VSJF, SBAA, Grundrechte.ch, EKM, chgemeinden, KKJPD, HEKS, SKF, CP, DJS, SOsf, Caritas, UNHCR, ACSP, IGFM, SSV
Absatz 1, Buchstabe c und d
GR weist darauf hin, dass die in der Verordnung erwähnten Reisedokumente "Reiseausweis und "Reiseersatzdokument" für denselben Grund ausgestellt werden und beantragt, Buchstabe c ersatzlos zu streichen.
FDP.Die Liberalen salue cette nouvelle réglementation et le fait qu’un certificat d’identité ne soit remis qu’à une personne quittant définitivement la Suisse.
Art. 2 Documenti di viaggio biometrici
Art 2 Documenti di viaggio biometrici
1I documenti di viaggio di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b sono muniti di un microchip.
2Il microchip contiene:
a. una fotografia del volto;
b. due impronte digitali;
c. i dati personali del titolare figuranti nella zona a lettura ottica, ossia i cognomi ufficiali,
i nomi, il sesso, la data di nascita, la cittadinanza;
d. la data di scadenza; e
e. il numero e il tipo di documento.
3È applicabile il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Approvazione
Cantoni: BE Stadt, FR, SO, ZG, GR, SG, TG, UR, FL, VS, GE, AR, BL, AG, JU, SH, NE, ZH, TI, LU