Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 32 pagine
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i. la Svizzera deve rispettare la libertà di chiunque di lasciare il Paese (Ausreisefreiheit) e deve altresì osservare le norme della Costituzione federale (Cost.) e del diritto internazionale come anche le libertà fondamentali;
ii. è possibile limitare la libertà di movimento solo in casi individuali e conformemente ai criteri dei diritti fondamentali;
iii. la protezione giuridica va potenziata anche contestualmente alle decisioni, per le quali occorre altresì rinunciare a prelevare emolumenti:
iv. la Svizzera deve rielaborare l’avamprogetto ODV alla luce degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico e dai principi fondamentali del diritto interno.
UCS s’impegna a favore di un’integrazione riuscita delle persone ammesse provvisoriamente. Reputa che queste persone devono poter partecipare a viaggi scolastici e effettuare visite a familiari nel Paese d’origine senza difficoltà amministrative.
1.3 Modalità di valutazione dei pareri
Se un partecipante all’indagine conoscitiva ha inoltrato un parere ma non si esprime su tutti i punti sottoposti a indagine, il suo silenzio è considerato alla stregua di un parere favorevole.
Se un partecipante all’indagine conoscitiva non desidera che le proposte non commentate siano considerate come approvate o respinte, il parere è annoverato alla rubrica «Nessuna osservazione».