Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 32 pagine
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I Verdi chiedono che venga conservato il principio della libertà di movimento e che gli abusi vengano combattuti con altri mezzi. Per evitare che persone ammesse provvisoriamente si trattengano a lungo all’estero pur beneficiando dell’aiuto sociale in Svizzera si potrebbe per esempio limitare la durata di validità del visto di ritorno. Per quanto concerne i sospetti di casi di eccisione di ragazze all’estero, I Verdi rammentano la recente revisione del Codice penale proprio anche per rendere perseguibile questo crimine anche qualora sia commesso all’estero. Questa disposizione del Codice penale dovrebbe produrre un effetto dissuasivo. Infine, il fatto di poter visitare i familiari nel Paese d’origine è un fattore stabilizzante atto a favorire l’integrazione in Svizzera.
OSAR, VSJF, I Verdi, ACES, Caritas, ACSP, IGFM sottolineano che, su questo punto, gli sviluppi europei si dirigono esattamente all’opposto della revisione totale. La pertinente direttiva europea1 equipara lo status delle persone con protezione sussidiaria a quello dei rifugiati riconosciuti. I Paesi Bassi applicano già ora un unico status a queste due categorie di persone. Un’altra direttiva europea2 concede alle persone al beneficio di una protezione il diritto alla libera circolazione in tutta l’UE già dopo cinque anni di dimora regolare. Il diritto sarà applicabile anche alle persone che godono di una protezione sussidiaria.
SBAA, UNHCR si oppongono alla proposta limitazione della libertà di viaggio delle persone ammesse provvisoriamente, ritenendola sproporzionata e deplorando la mancata considerazione del fatto che, di norma, le persone ammesse provvisoriamente si soffermano per parecchi anni o addirittura in maniera durevole in Svizzera. Grundrechte.ch condivide questa visione. Anche il PS condivide, sottolineando altresì come le autorità abbiano omesso di cercare una soluzione proporzionata alle problematiche sollevate che, peraltro, risultano scarsamente documentate. L’avamprogetto non distingue tra viaggi nel Paese d’origine e viaggi in uno Stato terzo. Né distingue tra persone già resesi colpevoli di abusi in tal senso e persone dal comportamento irreprensibile. La presente revisione contrasta altresì con la revisione della legge sugli stranieri e sull’integrazione. Tra gli scopi dell’integrazione vi è la predisposizione di condizioni generali per una partecipazione non discriminante, segnatamente alla vita sociale, culturale ed economica. Vietando sistematicamente qualsiasi viaggio a carattere culturale alle persone ammesse provvisoriamente, la revisione dell’ODV contrasta con questo principio.
Anche CFM considera auspicabile, proprio per ragioni legate all’integrazione, conservare la libertà di viaggio odierna. La restrizione proposta non è proporzionale. CFM sottolinea che non tutti i viaggi nel Paese d’origine sono abusivi. L’onere amministrativo risultante dalla revisione sarebbe peraltro sproporzionato. Le persone in questione dovrebbero poter viaggiare in Stati sicuri senza ostacoli amministrativi. Idem per l’impugnazione delle decisioni negative. CFM raccomanda altresì di distinguere tra persone ammesse provvisoriamente con e senza qualità di rifugiato.
GDS, SOsf considerano il ripristino di limitazioni ai viaggi una violazione della libertà di movimento che comporterebbe per giunta un onere lavorativo e finanziario del tutto inutile per l’UFM.
UNHCR sottolinea che la revisione totale è in parte più restrittiva della disciplina antecedente la totale libertà di movimento delle persone ammesse provvisoriamente. Formula le raccomandazioni seguenti:
1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF.
2 Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0001:0004:IT:PDF.