Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 32 pagine
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I Parte generale
1. Riassunto dei risultati dell’indagine conoscitiva
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) disciplina il rilascio di documenti di viaggio per stranieri a rifugiati, apolidi e persone prive di documenti. Pone le condizioni alle quali i richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente sono autorizzati a tornare in Svizzera dopo un viaggio all’estero. Determina il tipo di documento di viaggio da rilasciare loro, disciplina la prassi in materia di rilascio, perdita e ritiro dei documenti in questione e definisce i pertinenti emolumenti.
Dal 1° marzo 2010 le persone ammesse provvisoriamente possono viaggiare senza restrizioni. Con questa misura ci si proponeva di promuovere l’integrazione di queste persone e di agevolare gli spostamenti all’interno dello spazio Schengen. Da più parti si sono levate critiche nei confronti della totale assenza di restrizioni di viaggio per questa categoria di persone. Si pensi in particolare al postulato Haller Vannini (Persone ammesse provvisoriamente: viaggi nel Paese d’origine; 11.3047) e alla mozione Flückiger-Bäni (Niente viaggi di vacanza per i rifugiati con permesso F; 11.3383). Si è osservata una crescente tendenza delle persone titolari di un permesso F a effettuare protratti soggiorni nel Paese d’origine, il che potrebbe rivelarsi contrario allo status di cui beneficiano in Svizzera. Un gruppo di lavoro dell’UFM, cui hanno partecipato attivamente anche rappresentanti dei Cantoni, ha eseguito un esame circostanziato dell’ODV. Ne è emersa la necessità di reintrodurre un esame più differenziato dei motivi di viaggio addotti dalle persone ammesse provvisoriamente, che consideri altresì il loro grado d’integrazione. Il nuovo articolo 8 ODV risponde a queste esigenze.
L’avamprogetto propone altresì di rilasciare un passaporto biometrico alle persone con status N o F autorizzate dall’UFM a effettuare un viaggio e prive di documenti di viaggio nazionali. In questo modo è maggiormente tutelata la sicurezza dei documenti, che nella forma proposta risultano anche meno dispendiosi per gli stranieri interessati (emolumenti più bassi). Infine, è introdotto un nuovo emolumento per le decisioni di rifiuto del rilascio di un documento di viaggio.
Infine, l’avamprogetto propone l’introduzione di un emolumento speciale. Secondo l’articolo 18 capoverso 2, se risulta che lo straniero ha danneggiato il documento di viaggio in un’intenzione illecita, l’UFM rifiuta il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di un nuovo visto di ritorno. Capita spesso, infatti, che un documento di viaggio sia danneggiato dall’acqua (in lavatrice), ritagliato o danneggiato in altro modo. In questo contesto, è introdotta la possibilità di prelevare un emolumento di 300 franchi volto a coprire le spese legate a perizie o altri accertamenti nel quadro dell’applicazione dell’articolo 18 capoverso 2. Il suo prelievo è dovuto al necessario esame per costatare che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio.
L’11 gennaio 2012 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha aperto l’indagine conoscitiva in merito all’avamprogetto. I Servizi cantonali di migrazione, i partiti politici e le cerchie interessate hanno avuto modo di esprimersi in merito alla proposta revisione fino al 12 marzo 2012.