Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 32 pagine

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Art. 13 Procedura per l’ottenimento di un documento di viaggio

Art. 13 Procedura per l’ottenimento di un documento di viaggio

1Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona davanti alla competente

autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all’autorità cantonale degli stranieri all’attenzione dell’UFM.

2Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell’inizio del viaggio previsto.

3La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni a un nuovo ingresso (ISR). A tal fine riprende dalla banca dati SIMIC i dati personali del richiedente di cui all’articolo 111 capoverso 2 lettera a LStr tranne l’immagine del volto e le impronte digitali. Trasmette all’UFM la domanda, i dati rilevati e eventuali documenti relativi alla domanda.

4Il richiedente o il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.

5L’UFM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all’estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l’entrata in Svizzera.

6Previo versamento degli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, l’UFM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità nel luogo di domicilio la fotografia e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all’articolo 2. La competente autorità del luogo di domicilio trasmette i dati al servizio preposto alla stesura del documento di viaggio conformemente all’allegato 1.

7Il servizio preposto alla stesura consegna il documento di viaggio direttamente all’indirizzo di consegna indicato dal richiedente. I documenti d’identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all’UFM. Esso li conserva per dodici mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.

8Il Cantone è indennizzato per l’onere occasionato dal rilevamento biometrico.

Approvazione

Cantoni: BE Stadt, FR, SO, ZG, GR, SG, TG, UR, FL, VS, GE, AR, BL, AG, JU, SH, NE, ZH, TI, LU

Partiti: SVP, Grüne, FDP.Die Liberalen, SP, CVP

Cerchie interessate: VSED, SVZ, Privatperson, SFH, VSJF, Grundrechte.ch, SBAA, EKM, chgemeinden, KKJPD, HEKS, SKF, CP, DJS, SOsf, Caritas, UNHCR, ACSP, IGFM, SSV

KKJPD aimerait que les cantons puissent donner leur avis dans le cadre de la procédure des articles 13 et 14, ainsi que des informations complémentaires en lien avec l’examen de la demande de document. KKJPD souhaiterait que cela soit explicitement prévu dans l’ordonnance.

TI accueille positivement le fait que les étrangers doivent se rendre auprès de l’autorité compétente cantonale pour déposer une demande. L’indemnité versée au canton au titre de l’alinéa 8 est proportionnelle et acceptée par TI.

Art. 14 Procedura per l’ottenimento di un visto di ritorno

Art. 14 Procedura per l’ottenimento di un visto di ritorno

1Lo straniero si presenta di persona davanti al servizio cantonale di migrazione per ottenere un visto di

ritorno.

2Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell’inizio del viaggio previsto.

3Si applicano per analogia i capoversi 3 e 4 dell’articolo 13.