Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 32 pagine

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1.2. Riassunto dei risultati dell’indagine conoscitiva relativa alla revisione totale dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

1.2.1 Osservazioni generali

Cinque partiti, venti Cantoni e diciannove organizzazioni interessate si sono pronunciati in merito all’avamprogetto. PCS, OSE e ASM hanno rinunciato a prendere posizione.

Una netta maggioranza dei Cantoni sono favorevoli alle modifiche proposte.

FR approva il progetto, qualificandolo di chiaro e ben ponderato, segnatamente per quanto concerne la disciplina transitoria. ZG approva parimenti il progetto, chiedendo che la revisione entri in vigore quanto prima.

VS, NE, TI, CDCGP approvano la revisione e la proposta disciplina più chiara e restrittiva dei motivi di viaggio dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone al beneficio di una protezione provvisoria. Sarà così possibile limitare gli abusi e chiarire quali documenti possono essere rilasciati a queste persone. In particolare, la revisione fa chiarezza per quanto concerne il passaporto per stranieri e il certificato d’identità. TI segnala di essersi confrontato con abusi: le autorità tentavano per vari motivi di contattare delle persone che in realtà si erano assentate per lunghi periodi.

CP approva il rilascio di un documento biometrico alle persone autorizzate a viaggiare ma prive di documenti nazionali. Condivide altresì pienamente la nuova disciplina degli emolumenti.

UNHCR plaude alla codificazione del rilascio di documenti biometrici in conformità con le condizioni previste dall’organizzazione internazionale dell’aviazione civile (OACI). Generalmente soddisfatto di tale codificazione, ritiene tuttavia che la menzione del Paese d’origine non dovrebbe figurare nel documento biometrico, così come la cittadinanza o il luogo di nascita. Sollecita la predisposizione di un documento speciale per gli apolidi che non hanno qualità di rifugiato. Peraltro, si dichiara soddisfatto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Grundrechte.ch è contrario ai documenti biometrici. Ritiene assai problematica la registrazione centrale dei dati biometrici durante un periodo di vent’anni, fonte di possibili abusi come per esempio l’uso dei dati ad altri scopi di polizia.

1.2.2 Motivi di viaggio

I Servizi cantonali di migrazione, PLR.I Liberali, CDCGP, CP, PPD approvano le restrizioni di viaggio proposte per le persone ammesse provvisoriamente. SG rileva la necessità di una disciplina più chiara e restrittiva dei motivi di viaggio. GE sottolinea il tipo di abusi con cui devono confrontarsi i Cantoni: persone ammesse provvisoriamente, prive della qualità di rifugiato e che percepiscono l’aiuto sociale partono all’estero, spesso per parecchi mesi, senza che le autorità conoscano i motivi del viaggio. GE, BL prevedono una diminuzione delle domande in seguito alla modifica dell’ordinanza. SH ritiene tuttavia che il progetto non tenga debito conto della problematica dei beneficiari dell’aiuto sociale.