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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine
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Ricerca sull'essere umano
Art. 25 Condizioni di decodificazione
Il materiale biologico codificato e i dati sanitari personali codificati possono essere decodificati soltanto se:
a. la decodificazione è necessaria per evitare un pericolo incombente per la salute della persona interessata; o
b. vi è una base legale per la decodificazione.
Sezione 2: Informazione e consenso
Art. 26 Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma non codifica-
ta di materiale biologico e di dati genetici personali per un progetto di ricerca
1 La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa:
a. il tipo, la natura, lo scopo, la durata e lo svolgimento del progetto di ricerca;
b. il suo diritto di rifiutare o revocare in ogni momento il consenso senza giustificazione;
c. le conseguenze di una revoca del consenso per il materiale biologico utilizzato prima della revoca o per i dati personali utilizzati prima della revoca;
d. il suo diritto di ricevere in qualsiasi momento informazioni su altre questioni relative al progetto di ricerca;
e. il suo diritto di essere informata sui risultati concernenti la sua salute nonché di rinunciare a questa informazione o di lasciare a un medico il compito di decidere;
f. le misure destinate a proteggere il materiale biologico e i dati personali;
g. il finanziamento del progetto di ricerca;
h. l'autorizzazione della commissione d'etica.
2La commissione d'etica può esigere altri contenuti dell'informazione, se questi ultimi sono necessari per la decisione della persona interessata.
3L'informazione può aver luogo anche in forme diverse da quella testuale.
4Il consenso deve essere dato per scritto; le deroghe sono disciplinate nell'articolo 8 ORUm 18.
Art. 27 Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma codificata di
materiale biologico e di dati genetici personali a scopo di ricerca
1 La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa:
a. la prevista riutilizzazione del materiale biologico codificato e dei dati personali genetici codificati a scopo di ricerca;
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