Progetto
Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine
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Ricerca sull'essere umano
Art. 30 Informazione sulla prevista riutilizzazione in forma codificata di dati
sanitari personali non genetici a scopo di ricerca
La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa:
a. la prevista riutilizzazione a scopo di ricerca dei dati sanitari personali non genetici codificati;
b. il suo diritto di opposizione;
d. le misure destinate a proteggere i dati personali, segnatamente la gestione del codice;
e. la persona o l'istituzione che conserva i dati personali.
Sezione 3: Procedura di autorizzazione e obblighi di notifica per i progetti di ricerca con materiale biologico e con dati sanitari personali
Art. 31 Ambiti di verifica
La commissione d'etica verifica in particolare:
a. la completezza della domanda;
b. la qualità scientifica;
c. l'adempimento delle condizioni di cui agli articoli 32 e 33 LRUm;
d. per i progetti di ricerca con materiale biologico codificato e dati sanitari personali codificati, la correttezza e la sicurezza della codificazione;
e. i provvedimenti intesi a garantire le esigenze relative alla conservazione, segnatamente le misure adottate per proteggere i dati personali;
f. l'idoneità delle infrastrutture previste per la conservazione.
Art. 32 Domanda
1La direzione del progetto presenta alla commissione d'etica competente, per esame, i documenti di cui all'allegato 2 numero 2.
2 La commissione d'etica può esigere informazioni supplementari.
Art. 33 Procedura e termini
1La commissione d'etica conferma alla direzione del progetto il ricevimento della domanda e nel contempo le comunica eventuali lacune manifeste nella documentazione presentata.
2Essa decide entro 20 giorni dal ricevimento della domanda completa. Se è applicata la procedura ordinaria di cui all'articolo 6 capoverso 2 Org-LRUm del ...11, la commissione informa la direzione del progetto e decide entro 30 giorni.
11 RS ....