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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine

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Ricerca sull'essere umano

Sezione 2: Procedura di autorizzazione

Art. 12 Ambiti di verifica

La commissione d'etica verifica in particolare:

a. la completezza della domanda;

b. la classificazione nella categoria richiesta;

c. il progetto di ricerca per quanto concerne:

1. la qualità scientifica,

2. il rapporto tra i rischi e gli incomodi prevedibili e il beneficio presumibile (art. 12 cpv. 2 LRUm),

3. i provvedimenti presi allo scopo di minimizzare i rischi e gli incomodi per le persone partecipanti al progetto, nonché le misure adottate ai fini della loro tutela e assistenza medica (art. 15 LRUm), comprese le misure di protezione nell'impiego dei dati,

4. la necessità di coinvolgere persone, in particolare persone particolarmente vulnerabili (art. 11 LRUm),

5. i criteri di selezione delle persone di cui si prevede la partecipazione (art. 6 LRUm),

6. lo svolgimento previsto per informare e ottenere il consenso, compresa la designazione della persona incaricata dell'informazione e la fissazione di un congruo termine di riflessione,

7. un congruo indennizzo delle persone partecipanti al progetto (art. 14 LRUm) e il rispetto del divieto di commercializzazione (art. 9 LRUm),

8. il rispetto delle prescrizioni relative all'integrità scientifica;

d. la completezza dei moduli relativi all'informazione e al consenso, nonché la loro intelligibilità, segnatamente per quanto concerne l'eventuale coinvolgimento di persone particolarmente vulnerabili;

e. per i progetti di ricerca della categoria B, la garanzia del diritto a un indennizzo per eventuali danni (art. 20 LRUm);

f. la qualifica professionale della direzione del progetto e degli altri ricercatori;

g. il rispetto delle direttive concernenti la conservazione del materiale biologico o dei dati sanitari personali di cui all'articolo 4;

h. l'idoneità delle infrastrutture nel luogo di svolgimento;

j. il finanziamento del progetto di ricerca.

Art. 13 Domanda

1La direzione del progetto presenta alla commissione d'etica competente, per esame, i documenti di cui all'allegato 2 numero 1.

2La commissione d'etica competente può esigere informazioni supplementari.