Progetto
Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine
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Ricerca sull'essere umano
Sezione 2: Procedura di autorizzazione
Art. 12 Ambiti di verifica
La commissione d'etica verifica in particolare:
a. la completezza della domanda;
b. la classificazione nella categoria richiesta;
c. il progetto di ricerca per quanto concerne:
1. la qualità scientifica,
2. il rapporto tra i rischi e gli incomodi prevedibili e il beneficio presumibile (art. 12 cpv. 2 LRUm),
3. i provvedimenti presi allo scopo di minimizzare i rischi e gli incomodi per le persone partecipanti al progetto, nonché le misure adottate ai fini della loro tutela e assistenza medica (art. 15 LRUm), comprese le misure di protezione nell'impiego dei dati,
4. la necessità di coinvolgere persone, in particolare persone particolarmente vulnerabili (art. 11 LRUm),
5. i criteri di selezione delle persone di cui si prevede la partecipazione (art. 6 LRUm),
6. lo svolgimento previsto per informare e ottenere il consenso, compresa la designazione della persona incaricata dell'informazione e la fissazione di un congruo termine di riflessione,
7. un congruo indennizzo delle persone partecipanti al progetto (art. 14 LRUm) e il rispetto del divieto di commercializzazione (art. 9 LRUm),
8. il rispetto delle prescrizioni relative all'integrità scientifica;
d. la completezza dei moduli relativi all'informazione e al consenso, nonché la loro intelligibilità, segnatamente per quanto concerne l'eventuale coinvolgimento di persone particolarmente vulnerabili;
e. per i progetti di ricerca della categoria B, la garanzia del diritto a un indennizzo per eventuali danni (art. 20 LRUm);
f. la qualifica professionale della direzione del progetto e degli altri ricercatori;
g. il rispetto delle direttive concernenti la conservazione del materiale biologico o dei dati sanitari personali di cui all'articolo 4;
h. l'idoneità delle infrastrutture nel luogo di svolgimento;
j. il finanziamento del progetto di ricerca.
Art. 13 Domanda
1La direzione del progetto presenta alla commissione d'etica competente, per esame, i documenti di cui all'allegato 2 numero 1.
2La commissione d'etica competente può esigere informazioni supplementari.