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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine
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Ricerca sull'essere umano
a. le inchieste e le osservazioni;
b. i prelievi di sangue periferico venoso o capillare e le biopsie su una piccola superficie;
c. i prelievi di liquidi organici senza misure invasive (in particolare campioni di saliva, urina e feci);
d. gli strisci;
e. le ecografie o gli elettrogrammi.
Art. 7 Informazione
1 Oltre ai contenuti di cui all'articolo 16 capoverso 2 LRUm, la persona interessata deve essere informata circa:
a. l'onere e gli obblighi derivanti dalla partecipazione;
b. il suo diritto di negare o di revocare il consenso senza giustificazione;
c. le conseguenze di una revoca del consenso sulla riutilizzazione del materiale biologico prelevato fino alla revoca o dei dati personali raccolti fino alla revoca;
d. il suo diritto di ricevere in ogni momento informazioni su ulteriori domande;
e. il suo diritto di essere informata sui risultati concernenti la sua salute, di rinunciare a questa informazione o di lasciare la decisione a un medico;
f. un eventuale compenso o altri vantaggi per la partecipazione;
g. la garanzia della responsabilità in caso di progetti di ricerca della categoria B;
h. il promotore e il finanziamento del progetto di ricerca;
i. l'autorizzazione della commissione d'etica.
2Se si prevede una riutilizzazione a scopo di ricerca del materiale biologico prelevato o dei dati sanitari personali raccolti, la persona interessata deve inoltre essere informata sui contenuti di cui agli articoli 26–30.
3La commissione d'etica può esigere altri contenuti dell'informazione se questi ultimi sono necessari per la decisione della persona interessata.
4L'informazione può aver luogo:
a. a tappe; o
b. anche in forme diverse da quella testuale.
5È necessario verificare che la persona interessata abbia capito l'informazione e garantirlo mediante misure appropriate.