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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine
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Ordinanza sulla ricerca umana 2
3Se la commissione d'etica esige informazioni supplementari secondo l'articolo 32 capoverso 2, il termine è sospeso sino al ricevimento dei documenti.
4 Per i progetti di ricerca multicentrici e gli ulteriori luoghi di svolgimento si applicano per analogia gli articoli 15 e 16.
Art. 34 Obblighi di notifica
1 La direzione del progetto notifica previamente alla commissione d'etica:
a. le modifiche essenziali apportate al concetto di sicurezza dei dati o alle infrastrutture in cui sono conservati il materiale biologico o i dati sanitari personali;
b. il cambiamento della direzione del progetto.
2Essa notifica alla commissione d'etica, entro 90 giorni, la conclusione o l'interruzione del progetto di ricerca.
Sezione 4: Procedura di autorizzazione e obblighi di notifica per la riutilizzazione di materiale biologico e di dati sanitari personali per la ricerca in caso di assenza di consenso e d'informazione secondo l'articolo 34 LRUm
Art. 35 Ambiti di verifica
La commissione d'etica verifica in particolare:
a. la completezza della domanda;
b. i motivi di cui all'articolo 34 lettere a–b LRUm;
c. l'interesse preponderante dello scopo previsto dal progetto di ricerca rispetto a quello della persona interessata di determinare la riutilizzazione del suo materiale biologico e dei suoi dati sanitari personali;
d. la cerchia delle persone autorizzate a trasmettere eventualmente il materiale biologico e i dati personali;
e. i provvedimenti intesi a garantire le esigenze relative alla conservazione, segnatamente le misure adottate per proteggere i dati personali, nonché la designazione della persona responsabile della protezione dei dati e delle persone autorizzate all'accesso;
f. la qualifica professionale delle persone autorizzate a ricevere il materiale biologico e i dati personali;
g. l'idoneità delle infrastrutture previste per la conservazione.
Art. 36 Domanda
1La direzione del progetto presenta alla commissione d'etica competente, per esame, i documenti di cui all'allegato 2 numero 3.
2La commissione d'etica può esigere informazioni supplementari.