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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine

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Ordinanza sulla ricerca umana 2

Art. 14 Procedura e termini

1La commissione d'etica conferma alla direzione del progetto il ricevimento della domanda e le comunica eventuali lacune manifeste nella documentazione presentata.

2 A decorrere dal ricevimento della domanda completa la commissione decide:

a. entro 20 giorni per i progetti di ricerca della categoria A; se è applicata la procedura ordinaria di cui all'articolo 5 capoverso 5 dell'ordinanza del ...6 sull'organizzazione relativa alla LRUm (Org-LRUm), la commissione informa la direzione del progetto e decide entro 30 giorni;

b. entro 30 giorni per i progetti di ricerca della categoria B.

3 Se la commissione d'etica esige informazioni supplementari secondo l'articolo 13 capoverso 2, il termine è sospeso sino al ricevimento dei documenti.

Art. 15 Progetti di ricerca multicentrici

1La direzione del progetto presenta la domanda per un progetto di ricerca multicentrico secondo l'articolo 47 capoverso 3 LRUm presso la commissione direttiva. Quest'ultima le conferma il ricevimento della domanda e le comunica eventuali lacune manifeste nella documentazione presentata.

2Su richiesta della commissione direttiva, la direzione del progetto presenta i documenti necessari secondo l'allegato 2 numero 6 alle commissioni d'etica competenti per gli ulteriori luoghi di svolgimento (commissioni d'etica interessate). Queste ultime verificano se sono adempiute le condizioni locali e comunicano la loro valutazione alla commissione direttiva entro 15 giorni.

3 La commissione direttiva decide entro 45 giorni dal ricevimento della domanda completa. Comunica la sua decisione alle commissioni d'etica interessate.

Art. 16 Ulteriori luoghi di svolgimento

1Se un progetto di ricerca autorizzato deve essere svolto anche in un altro luogo situato al di fuori del settore di competenza della commissione d'etica che ha rilasciato l'autorizzazione, la direzione del progetto presenta nuovamente i documenti adeguati di cui all'allegato 2.

2 La commissione d'etica conferma alla direzione del progetto il ricevimento della domanda e le comunica eventuali lacune manifeste nella documentazione presentata. L'ulteriore procedura è disciplinata nell'articolo 15 capoversi 2 e 3.

Art. 17 Modifiche

1Le modifiche essenziali apportate al progetto di ricerca autorizzato devono essere autorizzate dalla commissione d'etica prima della sua esecuzione.

2 La direzione del progetto deve presentare alla commissione d'etica i documenti interessati dalla modifica. Nel contempo la informa sui motivi della modifica e sul loro contenuto.

6 RS ....