Progetto
Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine
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Ordinanza sulla ricerca umana 2
Art. 20 Notifica e rapporto alla conclusione e in caso di interruzione del
progetto di ricerca
1La direzione del progetto notifica alla commissione d'etica, entro 90 giorni, l'interruzione del progetto di ricerca.
2 Essa presenta un rapporto finale alla commissione d'etica entro un anno dalla conclusione o dall'interruzione del progetto di ricerca.
Art. 21 Promotore
Il promotore può presentare la domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2 lettera d ORUm 17, al posto della direzione del progetto. In tal caso, assume tutti gli obblighi della direzione del progetto di cui agli articoli 17–20.
Capitolo 3: Riutilizzazione a scopo di ricerca di materiale biologico e di dati sanitari personali
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 22 Riutilizzazione
È considerata riutilizzazione di materiale biologico e di dati sanitari personali qualsiasi impiego a scopo di ricerca di materiale biologico già prelevato o di dati già raccolti. Ne fanno parte in particolare la raccolta, l'analisi e la conservazione.
Art. 23 Anonimizzazione
1Per l'anonimizzazione di materiale biologico e di dati sanitari personali, tutte le indicazioni che, combinate, senza un onere eccessivo permettono di ristabilire l'identità di una persona, devono essere rese irriconoscibili o cancellate.
2 Rientrano nei dati di cui al capoverso 1 in particolare il nome, l'indirizzo, la data di nascita e i numeri d'identificazione caratteristici.
Art. 24 Codificazione
1Il materiale biologico e i dati sanitari personali sono considerati correttamente codificati ai sensi degli articoli 32 capoverso 2 e 33 capoverso 2 LRUm se sono qualificati come anonimizzati nell'ottica di una persona che non ha accesso al codice.
2 Il codice deve essere conservato da una persona designata nella domanda che non partecipa al progetto di ricerca, separatamente dalla raccolta di materiale o di dati e conformemente ai principi riconosciuti in materia di sicurezza dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1.
7 RS ...