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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine

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Ordinanza sulla ricerca umana 2

c. il rispetto delle esigenze in materia di consenso (art. 36 LRUm);

d. per i progetti di ricerca su persone decedute sottoposte a respirazione artificiale, la necessità di coinvolgerle (art. 37 cpv. 2 LRUm) e il rispetto dell'indipendenza delle persone partecipanti all'accertamento del decesso (art. 37 cpv. 3 LRUm);

e. le misure adottate per proteggere il materiale biologico e i dati personali;

f. il rispetto del divieto di commercializzazione (art. 9 LRUm);

g. la qualifica professionale della direzione del progetto e degli altri ricercatori;

h. l'idoneità delle infrastrutture nel luogo di svolgimento.

Art. 41 Domanda

1La direzione del progetto presenta alla commissione d'etica competente, per esame, i documenti di cui all'allegato 2 numero 4.

2 La commissione d'etica può esigere informazioni supplementari.

Art. 42 Procedura e termini

1La commissione d'etica conferma alla direzione del progetto il ricevimento della domanda e le comunica le lacune manifeste nella documentazione presentata.

2Essa decide entro 20 giorni dal ricevimento della domanda completa. In caso di applicazione della procedura ordinaria e in caso di progetti di ricerca su persone decedute sottoposte a respirazione artificiale, la commissione decide entro 30 giorni.

3Se la commissione d'etica esige informazioni supplementari secondo l'articolo 41 capoverso 2, il termine è sospeso sino al ricevimento dei documenti.

4 Per i progetti di ricerca multicentrici e gli altri luoghi di svolgimento si applicano per analogia gli articoli 15 e 16.

Art. 43 Notifiche

1La direzione del progetto notifica previamente alla commissione d'etica le modifiche seguenti del progetto di ricerca:

a. il cambiamento della direzione del progetto;

b. per i progetti di ricerca su persone decedute sottoposte a respirazione artificiale, le modifiche essenziali del piano di ricerca.

2Essa notifica alla commissione d'etica, entro 90 giorni, la conclusione o l'interruzione del progetto di ricerca.