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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine

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Ricerca sull'essere umano

Art. 37 Procedura e termini

1La commissione d'etica conferma alla direzione del progetto il ricevimento della domanda e le comunica le lacune manifeste nella documentazione presentata.

2Essa decide entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa.

3Se la commissione d'etica esige informazioni supplementari secondo l'articolo 36 capoverso 2, il termine è sospeso sino al ricevimento dei documenti.

4 Per la riutilizzazione o la raccolta condotte secondo un piano di ricerca unitario, ma in Cantoni diversi, si applica per analogia la procedura di cui all'articolo 15.

Art. 38 Autorizzazione

1L'autorizzazione contiene almeno le indicazioni seguenti:

a. lo scopo per il quale il materiale biologico e i dati sanitari personali possono essere riutilizzati;

b. la designazione del materiale biologico e dei dati personali contenuti nell'autorizzazione;

c. la cerchia delle persone autorizzate a trasmettere eventualmente il materiale biologico e i dati personali;

d. le persone autorizzate a ricevere eventualmente il materiale biologico e i dati personali;

e. la designazione della persona responsabile della protezione dei dati personali comunicati;

f. la cerchia delle persone autorizzate all'accesso;

g. la durata della conservazione;

h. altri oneri vincolati all'autorizzazione, segnatamente in materia di sicurezza dei dati.

Art. 39 Notifiche

1La direzione del progetto notifica previamente alla commissione d'etica le modifiche delle indicazioni menzionate nell'autorizzazione.

2Essa notifica alla commissione d'etica, entro 90 giorni, la conclusione o l'interruzione della raccolta dei dati.

Capitolo 4: Progetti di ricerca su persone decedute

Art. 40 Ambiti di verifica

La commissione d'etica verifica in particolare:

a. la completezza della domanda;

b. la qualità scientifica;