Progetto

Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla ricerca umana 2

b. il suo diritto di rifiutare o revocare in ogni momento il consenso senza giustificazione;

c. il suo diritto di essere informata sui risultati concernenti la sua salute nonché di rinunciare a questa informazione o di lasciare a un medico il compito di decidere;

d. le misure destinate a proteggere il materiale biologico e i dati personali, segnatamente la gestione del codice;

e. la persona o l'istituzione che conserva il materiale biologico e i dati personali.

2Il consenso deve essere dato per scritto; le deroghe sono disciplinate nell'articolo 8 ORUm 19.

Art. 28 Informazione sulla prevista anonimizzazione del materiale biologico

e dei dati personali genetici a scopo di ricerca

La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa:

a. la prevista anonimizzazione del materiale biologico e dei dati personali genetici a scopo di ricerca;

b. il suo diritto di opposizione;

c. le conseguenze dell'anonimizzazione sui risultati concernenti la sua salute;

d. la persona o l'istituzione che conserva il materiale biologico e i dati.

Art. 29 Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma non codifica-

ta di dati sanitari personali non genetici a scopo di ricerca

1 La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa:

a. la prevista riutilizzazione dei dati sanitari personali non genetici a scopo di ricerca;

b. il suo diritto di rifiutare o revocare in ogni momento il consenso senza giustificazione;

c. il suo diritto di essere informata sui risultati concernenti la sua salute nonché di rinunciare a questa informazione o di lasciare a un medico il compito di decidere;

d. le misure destinate a proteggere i dati personali;

e. la persona o l'istituzione che conserva i dati personali.

2Il consenso deve essere dato per scritto; le deroghe sono disciplinate nell'articolo 8 ORUm 110.

9 RS ...

10 RS ...