Progetto

Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto

Ricerca sull'essere umano

Capitolo 5: Ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, ivi compresi i nati morti

Art. 44 Informazione e consenso

1 La donna incinta o la persona interessata deve essere informata, oralmente e per scritto, circa:

a. l'utilizzazione dell'embrione o del feto a scopo di ricerca;

b. il suo diritto di revocare in ogni momento il consenso senza giustificazione;

c. le misure destinate a proteggere il materiale biologico e i dati personali;

d. l'impiego dell'embrione e del feto dopo la conclusione della ricerca;

h. l'autorizzazione della commissione d'etica.

2L'informazione può aver luogo anche in forme diverse da quella testuale.

4Il consenso deve essere dato per scritto. Le conseguenze di una revoca sono disciplinate nell'articolo 9 ORUm 112.

Art. 45 Ambiti di verifica

La commissione d'etica verifica in particolare:

a. la completezza della domanda;

b. la qualità scientifica;

c. il rispetto delle esigenze in materia di informazione e consenso;

d. per i progetti di ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39 capoversi 1, 2 e 4 LRUm;

e. il rispetto del divieto di commercializzazione (art. 9 LRUm);

f. le misure adottate per la protezione del materiale biologico e dei dati personali;

g. la qualifica professionale della direzione del progetto e degli altri ricercatori;

h. l'idoneità delle infrastrutture nel luogo di svolgimento.

Art. 46 Domanda

1La direzione del progetto presenta alla commissione d'etica competente, per esame, i documenti di cui all'allegato 2 numero 5.

2 La commissione d'etica può esigere informazioni supplementari.

12 RS ...