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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine
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Ricerca sull'essere umano
Capitolo 5: Ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, ivi compresi i nati morti
Art. 44 Informazione e consenso
1 La donna incinta o la persona interessata deve essere informata, oralmente e per scritto, circa:
a. l'utilizzazione dell'embrione o del feto a scopo di ricerca;
b. il suo diritto di revocare in ogni momento il consenso senza giustificazione;
c. le misure destinate a proteggere il materiale biologico e i dati personali;
d. l'impiego dell'embrione e del feto dopo la conclusione della ricerca;
h. l'autorizzazione della commissione d'etica.
2L'informazione può aver luogo anche in forme diverse da quella testuale.
4Il consenso deve essere dato per scritto. Le conseguenze di una revoca sono disciplinate nell'articolo 9 ORUm 112.
Art. 45 Ambiti di verifica
La commissione d'etica verifica in particolare:
a. la completezza della domanda;
b. la qualità scientifica;
c. il rispetto delle esigenze in materia di informazione e consenso;
d. per i progetti di ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39 capoversi 1, 2 e 4 LRUm;
e. il rispetto del divieto di commercializzazione (art. 9 LRUm);
f. le misure adottate per la protezione del materiale biologico e dei dati personali;
g. la qualifica professionale della direzione del progetto e degli altri ricercatori;
h. l'idoneità delle infrastrutture nel luogo di svolgimento.
Art. 46 Domanda
1La direzione del progetto presenta alla commissione d'etica competente, per esame, i documenti di cui all'allegato 2 numero 5.
2 La commissione d'etica può esigere informazioni supplementari.
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