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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 22 pagine

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Ordinanza sulla ricerca umana 2

Art. 47 Procedura e termini

1La commissione d'etica conferma alla direzione del progetto il ricevimento della domanda e le comunica le lacune manifeste nella documentazione presentata.

2Essa decide entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa.

3Se la commissione d'etica esige informazioni supplementari secondo l'articolo 46 capoverso 2, il termine è sospeso sino al ricevimento dei documenti.

4 Per i progetti di ricerca multicentrici e gli ulteriori luoghi di svolgimento si applicano per analogia gli articoli 15 e 16.

Art. 48 Notifiche

1La direzione del progetto notifica alla commissione d'etica le modifiche seguenti del progetto di ricerca prima della loro attuazione:

a. le modifiche essenziali del piano di ricerca;

b. il cambiamento della direzione del progetto.

2Essa notifica alla commissione d'etica, entro 90 giorni, la conclusione o l'interruzione del progetto di ricerca.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 49 Aggiornamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare gli allegati conformemente agli sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. Esso procede agli aggiornamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia.

Art. 50 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... .

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, … La cancelliera della Confederazione, ...