Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine
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4 Valutazione generale delle singole modifiche
4.1 Il bene del minorenne (art. 264 cpv. 3, 264a cpv. 2, 264b cpv. 2 e 265 cpv. 1 AP – CC)
Consensi: porre il bene dell’adottando al centro della decisione di adozione è stato unanimemente approvato (espressamente: AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, TI, VD, ZG, ZH; AL, PBD, PPD, UDC; CFT, CLACA, CP, COFF, CFIG, Espace adoption, FSP, JuCH, COPMA, PF, SFA, CSP, ASCP, SVZ). Altri partecipanti esprimono indirettamente il loro consenso condividendo l’impostazione dell’avamprogetto.
Critiche rispetto alla formulazione: l’intento dell’avamprogetto di porre al centro della decisione di adozione il bene dell’adottando condiviso all’unanimità; diversi interpellati (BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NW, TG; PPD; CLACA, COPMA, SSF, ASCP, ASM, UNIL) hanno però sollevato forti obiezioni rispetto alla formulazione. Secondo loro sembra che l’avamprogetto dia maggior peso agli interessi degli aspiranti all’adozione rispetto a quelli dell’adottando ad avere una nuova famiglia (FR, VS; PEV; CLACA, COFF, Espace adoption, SSF). Per la SSF al centro del progetto non c’è più il bene dell’adottando bensì i desideri individuali degli aspiranti all’adozione. Secondo BS e GR è assolutamente necessario evitare l’impressione che venga cercato un figlio per i genitori che ne desiderano uno; pertanto la revisione deve fare attenzione alla formulazione. Inoltre l’autorità preposta all’autorizzazione non deve verificare se il bene del figlio è minacciato da una deroga alle condizioni per l’adozione, ma spetta piuttosto ai richiedenti dimostrare che l’adozione è nell’interesse e per il bene del minore (LU, NW, TG; PPD; AACA). La COFF chiarisce che gli interessi degli adulti non devono imporsi attraverso il concetto del bene del minore; tale concetto non è una nozione aperta da concretizzare attraverso criteri applicabili ai singoli casi. Il bene del minore va pertanto formulato in modo positivo e spetta agli aspiranti genitori motivare la necessità di derogare alle condizioni per l’adozione per il bene dell’adottando; spetta poi all’autorità in materia di adozione decidere se ciò sia il caso.
4.2 Allentamento generale delle condizioni per l’adozione (art. 264, 264a, 264b, 264c, 265 e 266 AP-CC)
La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva l’allentamento delle condizioni per l’adozione. In sede di consultazione è stato inoltre apprezzato il fatto che l’avamprogetto, pur prevedendo ancora condizioni formali come un’età minima o una differenza minima di età tra l’adottando e gli adottanti, ammette la possibilità di derogare nel singolo caso a determinate condizioni (espressamente: BL, LU).
4.3 Disposizioni relative all’età: età minima, differenza minima e massima di età (art. 264a, 264b e 265 AP-CC)
4.3.1 Età minima (art. 264a e 264b AP-CC)
Consensi: 17 Cantoni (AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NW, OW, SG, SO, TI, UR, VD, VS), 6 partiti (PBD, PPD, UDF, PEV, PS, UDC) e 10 organizzazioni (CLACA, CP, GDS, COFF, CFIG, FSP, COPMA, NETWORK, SSF, Uni GE) hanno in linea di massima espressamente approvato l’abbassamento dell’età minima.
Rifiuti: diversi interpellati non condividono la condizione relativa all’età minima così come proposta dall’avamprogetto. Due Cantoni (NW, OW) e un’organizzazione (CP) vorrebbero