Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine

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5.3 Proposte relative alla legge sulla medicina della procreazione (LPAM)

 Accesso delle coppie vincolate da unione domestica registrata alla medicina della

procreazione: per alcuni partecipanti escludere le coppie vincolate da unione domestica registrata dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita non solo è ingiustificato ma costituisce anche una disparità di trattamento dovuta all’orientamento sessuale e quindi una violazione del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.). Tali coppie devono poter accedere a queste tecniche (fels, LOS, NETWORK, Famiglie arcobaleno CH, Uni GE, WyberNet).

Secondo questi partecipanti è dimostrato e socialmente riconosciuto che i bambini con genitori omosessuali si sviluppano altrettanto bene che quelli con genitori eterosessuali (cfr. sentenza della Corte Costituzionale federale tedesca del 19 febbraio 2013, 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09 N 80). Inoltre aggiungono che in Austria la Corte costituzionale (VfGH), con sentenza del 10 dicembre 2013, ha definito anticostituzionale e discriminante vietare alle coppie lesbiche le donazioni di sperma e l’accesso alla medicina della procreazione imponendo al legislatore austriaco di adeguare la normativa entro il 31 dicembre 2014 (cfr. sentenza VfGH del 10 dicembre 2014, 2013 G 16/2013-16, G 44/2013-14).

Anche la Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana (CNE) ha criticato, nel suo parere recentemente pubblicato, l’esclusione delle coppie omosessuali dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita chiedendosi come mai «nell’interesse del figlio» tali tecniche debbano essere accessibili solamente alle coppie eterosessuali. La Commissione ritiene che si tratti di pregiudizi privi di fondamento scientifico. Le coppie omosessuali possono assumere congiuntamente la responsabilità genitoriale per il figlio sebbene non siano nella condizione di generarlo senza l’aiuto di un terzo. Secondo la CNE le coppie omosessuali sono vittima di una discriminazione basata su un’interpretazione sbagliata del bene del figlio (CNE parere n. 22/2013, pag. 34, 47 segg.). La CNE raccomanda esplicitamente di autorizzare le donazioni di sperma per coppie omosessuali in Svizzera. La maggioranza della CNE è persino del parere di autorizzare la maternità surrogata in Svizzera (CNE parere 22/2013, pag. 42, 51).

 Medicina della procreazione per persone sole e coppie che convivono di fatto: Uni

GE chiede di aprire l’accesso alla medicina della procreazione anche a persone sole e a coppie che convivono di fatto.

5.4 Proposte sulla legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA)

 BS e l’AACA suggeriscono di esaminare i compiti e le competenze della Confederazione e

dei Cantoni previsti dalla LF-CAA.

5.5 Adozioni di minori provenienti da Stati che non aderiscono alla Convenzione dell’Aia sull’adozione

 Poiché, dal punto di vista del bene del bambino, le adozione private di bambini provenienti

da Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia sull’adozione sono considerate particolarmente delicate, il PS raccomanda di verificare, nel quadro del progetto di revisione, se non si debbano autorizzare simili adozioni solamente con il