Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine
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non deve essere nascosto né dallo Stato né dai genitori adottivi. Per garantire il diritto di sapere dell’adozione, la COFF propone di modificare il registro affinché riporti l’adozione conformemente alla realtà. Ciò permetterebbe di eliminare l’attuale prassi di registrazione che viola i diritti dell’adottato di conoscere la propria identità. Comunicare in modo trasparente l’adozione è particolarmente importante per garantire il diritto a conoscere la propria origine. L’accesso dovrebbe essere concesso con la supervisione di un esperto.
Nessun contatto diretto prima dei 25 anni: Espace adoption sostiene che prima dei 25 anni non vada autorizzato alcun contatto diretto con l’adottato poiché prima di quell’età un simile contatto è un fattore di insicurezza troppo grande sia per i genitori adottivi sia per l’adottato, il cui sviluppo potrebbe risultarne pregiudicato. Inoltre gli interessati dovrebbero essere seguiti da uno specialista
Relativizzare il diritto di conoscere la propria origine: secondo la COFF il diritto
assoluto di conoscere la propria origine va relativizzato poiché è stato introdotto qualche anno fa senza pertinenti disposizioni transitorie ha pregiudicato in modo ingiustificato la posizione delle madri biologiche.
4.13 Servizio cantonale preposto all’informazione (art. 268d AP-CC)
La creazione di un servizio cantonale unico che, su richiesta, fornisca informazioni sui diretti interessati è stata accolta favorevolmente da diversi partecipanti alla consultazione (PS; CSC, SFA, SSI, SVZ). Per il PS e il CRS l’idea di un servizio cantonale centrale d’informazione è interessante e sensata in quanto potrebbe fungere da archivio in cui raccogliere tutte le informazioni su un’adozione, il che faciliterebbe notevolmente l’accesso a tali dati. Per contro Espace adoption è critico rispetto all’idea di centralizzare tutte le informazioni presso un unico servizio. VS pone la questione delle conseguenze finanziarie, se i Cantoni dovessero introdurre un servizio specializzato.
4.14 Servizi di ricerca (art. 268e AP-CC)
Consensi: diversi partecipanti accolgono favorevolmente l’introduzione per legge di servizi di ricerca e il loro assoggettamento all’obbligo del segreto professionale (AR, BE, SO). SG approva in particolare questo approccio viste le ingiustizie commesse in passato. Anche il riconoscimento da parte della Confederazione di tali servizi, analogamente a quanto avviene per gli uffici di collocamento in vista di adozione, è stato approvato da diversi partecipanti; in questo modo, oltre a fornire una certa garanzia a chi avvia delle ricerche (BS, LU, SO, TG; AACA) si tutelano maggiormente i loro diritti (GE, GL; JuCH, Uni GE). La COFF approva in generale il sostegno delle autorità nella ricerca e nello scambio di informazioni. Il CRS ed Espace adoption ricordano tuttavia che le specificità degli attuali servizi di ricerca specializzati va mantenuta anzitutto perché tali servizi hanno acquisito in vari settori competenze specifiche particolarmente preziose nella ricerca internazionale.
Critiche: OW e SG si chiedono quali siano i casi nei quali manca il consenso di un genitore biologico, che cosa si debba intendere per «pressione di un’autorità» e come tale pressione possa essere provata. Ciò va chiarito, poiché nell’applicazione pratica potrebbero presentarsi delle controversie. La SSI critica il fatto che la regolamentazione dei costi sia applicabile soltanto alle adozioni alle quali il genitore biologico non ha acconsentito e teme inoltre che questo criterio causi gravi difficoltà nella pratica. La CRS ricorda che, nel quadro dei mandanti di ricerca di cui si è occupata, non ha mai trasmesso alcuna informazione senza il consenso