Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine

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contro Uni GE obietta che il diritto dei genitori biologici di essere sentiti non può trasformarsi in un diritto al consenso; secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un simile diritto non è assolutamente contemplato dalla procedura di adozione di maggiorenni. Diversi partecipanti alla consultazione hanno criticato e persino respinto questo diritto a essere sentiti poiché sarebbe complicato valutarne i risultati e gli effetti oltre al fatto che comunque sarebbe di difficile attuazione (BS, JU, NW, SZ, VD; AACA). Molti interpellati approvano invece l’esigenza di informare i genitori biologici che spesso non sanno nemmeno che il loro figlio adulto è stato adottato (BS, LU, NW, TG; AACA). Ha raccolto diverse critiche la riduzione della durata dell’accudimento da cinque a tre anni, poiché l’adozione di maggiorenni deve essere autorizzata soltanto se tra gli aspiranti all’adozione e l’adottando sussiste un legame simile al rapporto di filiazione ed è difficile che un tale rapporto si instauri dopo soli tre anni. (BL, BS, NW, TG; COPMA, AACA). Viceversa JuCH pensa che le condizioni per adottare un maggiorenne debbano essere meno restrittive.

Rifiuti: la proposta di modifica è stata respinta solamente da VD e UNIL.

4.11 Effetti dell’adozione (art. 267, 267a e 270abis AP-CC)

I pareri sugli effetti dell’adozione riguardano in particolare la questione del nome e le indicazioni da riportare nella decisione di adozione.

4.11.1 Prenome (art. 267 AP-CC)

Consensi: per BE è sensato limitare la possibilità di dare all’adottato un nuovo prenome al momento dell’adozione, vincolando tale cambiamento a motivi degni di rispetto e al consenso del figlio, se è abbastanza maturo per farlo. In questo modo non si dà più la priorità solamente alle preferenze dei genitori, ma si tiene conto anche del figlio e delle sue radici. Per JU è opportuno acconsentire alla modifica del prenome solamente se il prenome originario è mantenuto come secondo nome che lega l’adottato alle sue origini.

Critiche e rifiuti: per i GDS non sono sufficienti motivi degni di rispetto per giustificare il cambiamento del prenome. Un simile cambiamento deve essere ammesso soltanto per il bene del minore e in assenza di segnali di rifiuto da parte di bambini incapaci di discernimento. UNIL suggerisce che l’autorità competente applichi in modo restrittivo la nozione di motivi degni di rispetto. Viceversa NW si esprime a favore dell’ampliamento della possibilità di scegliere un nuovo prenome; non vi è motivo per cui la modifica del prenome durante la procedura di adozione non sia possibile anche nel caso di adozione del figliastro o di un maggiorenne. Non è necessario prevedere un disciplinamento diverso per le diverse forme di adozione. I GDS, in linea di massima favorevoli a escludere la modifica del prenome da queste due forme di adozione, ritengono tuttavia che se è l’adottando a desiderare di cambiare il proprio nome, deve poterlo fare nel quadro della procedura di adozione. ZG propone di valutare la modifica del prenome non nella procedura di adozione ma in una procedura separata di cui all’articolo 30 capoverso 1 CC.

4.11.2 Cognome (art. 267, art. 270abis AP-CC)

Per quanto riguarda le coppie vincolate da unione domestica registrata, i GDS optano per una normativa analoga a quella dei coniugi secondo cui i partner devono decidere, al momento di registrare la loro unione, quale cognome porteranno i loro eventuali figli «comuni». Inoltre è necessario ripensare il carattere automatico del cambiamento del cognome che scatta in base