Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine

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fissare l’età minima dell’adottante a 30 anni. Abbassare l’età minima non è in linea con lo spirito della società moderna nella quale si antepone spesso una formazione di grado terziario e la carriera alla creazione di una famiglia, che viene rimandata dopo i 35 anni. Qualche partecipante alla consultazione vorrebbe innalzare l’età minima (NW, OW; CP) o è contrario al suo abbassamento almeno per le adozioni singole (AI, FR [abbassamento a 30 anni]). Altri invece optano per un’età minima più bassa (NETWORK) o fissa (GE). GL è per principio contrario a fissare un’età minima poiché la stabilità della situazione va accertata caso per caso. Secondo GL, la capacità e la responsabilità dei genitori di educare i figli non dipendono dalle ragioni – biologiche, legali o sociali – su cui si fonda il loro stato di genitore.

4.3.2. Differenza minima di età (art. 265 AP-CC)

In generale: i pareri, di segno opposto, si sono espressi soltanto sulla possibilità di derogare a tale differenza minima di età che resta invariata rispetto al diritto vigente (sulla flessibilità cfr.

n. 4.5).

4.3.3 Differenza massima di età (art. 265 AP-CC)

Consensi: i Cantoni BL e VS come anche UNIL e l’AACA approvano espressamente l’intenzione di disciplinare la differenza massima di età nella legge e non più solamente in un’ordinanza.

Rifiuti: mentre GE auspica un’età massima fissa, diverse organizzazioni vorrebbero innalzare la differenza massima di età visto che oggi molte persone desiderano un figlio soltanto verso i 45 anni (LOS, NETWORK, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH). GL e ZH respingono una differenza massima di età visto che anche la differenza di età tra i figli e i genitori biologici aumenta e in molti casi supera il limite dei 45 anni previsto dall’avamprogetto. Infine non è chiaro come mai questa differenza di età valga per entrambi gli adottanti.

4.4 Durata della relazione: durata del matrimonio – durata dell’unione domestica registrata (art. 264a e 264c AP-CC)

Consensi: i partecipanti alla consultazione che si sono esplicitamente espressi sulla questione condividono nella maggioranza dei casi l’abbassamento della durata del matrimonio da cinque a tre anni e il limite analogo posto alle unioni domestiche registrate (AR, FR, GL, JU, LU, SG, ZH; PBD, PPD, PEV, PS; CLACA, GDS, NETWORK, SSF, Uni GE, UNIL [esclusa l’adozione del figliastro], AACA, Zukunft CH). La CLACA approva tale abbassamento, visto che si tratta di una condizione inderogabile.

Il PPD approva inoltre che nel caso dell’adozione congiunta debbano essere soddisfatte sia la condizione relativa alla durata del matrimonio sia quella sull’età minima.

Critiche: anche gli interpellati che si sono espressi sostanzialmente a favore dell’abbassamento della durata della relazione, hanno comunque avanzato alcune critiche. Oggi la durata del matrimonio non è più un criterio oggettivo per valutare la stabilità di una relazione e andrebbe sostituito dalla durata della relazione o della comunione domestica oppure da un’analisi della situazione generale (BL, BS, LU, TG, ZH; CLACA, GDS, FSP, COPMA, NETWORK, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH, UNIL, AACA), anche se tali criteri sono più difficili da dimostrare (UNIL). Molte persone prenderebbero in considerazione il matrimonio solamente per creare una famiglia. I GDS aggiungono inoltre che oggi molte