Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine

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giorno o di quattro settimane al massimo, al fine di non svuotare completamente di senso la disposizione.

Rifiuti: TI e l’ASM sono piuttosto contrari a una maggiore flessibilità; l’ASM sostiene che, in caso di conflitto, spetterà ai giudici concretizzare i concetti giuridici imprecisi utilizzati in merito alla flessibilizzazione, il che comporterà un onere supplementare rispetto al diritto vigente. Inoltre vi è il forte rischio che le autorità incaricate dell’applicazione del diritto non intendano far la figura dei «guastafeste» nei confronti degli aspiranti all’adozione e quindi interpretino le disposizioni derogatorie in senso molto ampio. Terre des Hommes teme inoltre che un’esecuzione non univoca e un’interpretazione diversa delle situazioni che consentono eccezioni possano riservare agli aspiranti all’adozione un trattamento differente all’interno della Svizzera. Nel caso dell’età minima, la VFG è del parere che una disposizione derogatoria non sia giustificata visto che tale età è stata abbassata di sette anni.

4.6 Consenso dell’adottando (art. 265 cpv. 2 AP-CC)

Consensi: diversi interpellati hanno accolto molto positivamente un maggior coinvolgimento degli adottandi e il rafforzamento della loro posizione nella procedura di adozione (esplicitamente: BL, BS, GR, LU, SG, TI; PPD, UDC; COFF, CFIG, Espace adoption, FSP, JP, JuCH, COPMA, PF, SKF, ASCP, AACA). SG è favorevole alla nuova disposizione in particolare per il fatto che vi sono ancora adottanti che vorrebbero tenere nascosta l’adozione al proprio figlio. Inoltre per i GDS eventuali motivi contrari all’audizione dell’adottando vanno accolti con riserva. Per PF l’età a partire dalla quale un bambino deve essere sentito nel quadro di una procedura di adozione va fissata a sette anni, conformemente a una decisione del Tribunale federale (DTF 131 III 553) sull’audizione dei figli nella procedura di divorzio.

4.7 Rappresentanza dell’adottando (art. 265 cpv. 3 AP-CC)

Consensi di principio: la disposizione secondo cui può essere nominato un curatore per l’adottando (art. 265 cpv. 3 AP-CC) è accolta in linea di massima con favore, tuttavia alcuni interpellati si chiedono chi se ne assumerà le spese (BS, GL, TG; AACA). NE e VD ricordano inoltre che la nomina di un curatore spetta solamente all’autorità di protezione dei minori (APMA). L’autorità responsabile dell’adozione può nominare esclusivamente un rappresentare per la procedura di adozione, mentre l’autorità di protezione dei minori può nominare un curatore.

4.8 Consenso dell’autorità di protezione dei minori e altre persone legittimate a dare il proprio consenso (art. 265 cpv. 4 AP-CC)

BE propone di prevedere un obbligo di consenso dell’APMA anche se l’adottando ha un curatore, il che può accadere se il minore prima è stato collocato in affidamento e soltanto in seguito si è pensato a un’adozione. In questi casi, laddove non si impone ancora una tutela, l’APMA, che coordina la curatela, deve potersi pronunciare anche sull’adozione. Secondo JuCH, se si tratta di un orfano di un genitore o di entrambi, anche i nonni o gli altri famigliari che hanno contribuito ad accudirlo, devono poter esprimere il proprio consenso all’adozione.