Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine

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 regolamentazione delle modalità di collaborazione con i servizi di ricerca specializzati, in particolare nel caso di ricerche all’estero;

 definizione delle competenze necessarie di un servizio di ricerca specializzato;

 considerazione del carattere multidimensionale della ricerca delle origini.

4.15 Adozioni aperte (art. 268f AP-CC)

Consensi: diversi partecipanti alla consultazione approvano la possibilità di scegliere un’adozione aperta (AR, BE, BL, BS, GE, GL, TG, TI, ZH; PS; GSD, COFF, CFIG, Uni GE). BE ricorda che da un sondaggio condotto dal Cantone di Berna è emerso che le autorità di protezione dei minori e degli adulti accolgono favorevolmente questa disposizione. Dette autorità dispongono già delle competenze specialistiche per esaminare le controversie in merito ai diritti di visita e per prendere decisioni al riguardo; inoltre si possono sfruttare le sinergie esistenti (know-how, procedure, ecc.). Va ricordato che questi casi, vista la loro complessità, possono comportare un notevole onere supplementare, tuttavia essendo piuttosto rari (negli ultimi 5 anni sono stati registrati in media nel Cantone di Berna meno di 4 adozioni l’anno di bambini dalla Svizzera) è probabile che tale onere si manterrà entro proporzioni accettabili.

Per i GDS questa disposizione segna uno dei maggiori progressi della revisione, mentre secondo il PS la norma è conforme al dibattito in corso negli ambienti specialistici. La COFF è del parere che il modo migliore di tener conto del bene del minore è elevare la forma aperta dell’adozione a regola generale prevista dalla legge e ritiene che i servizi cantonali preposti all’informazione possano farsi carico di trasmettere le informazioni se lo scambio dovesse restare anonimo. La CFIG vede nella nuova disposizione una lenta evoluzione da un segreto dell’adozione totale e una completa separazione dalla famiglia biologica verso una cooperazione in nome del bene del figlio.

Critiche: pur condividendo l’assetto di base della disposizione, BE ritiene che non tenga sufficientemente conto della complessità e conflittualità della problematica che tocca. Il triangolo adottato-genitori adottivi-genitori naturali cela una notevole carica emotiva (di parere analogo UNIL). Inoltre, nel corso del tempo la situazione personale e le esigenze delle persone coinvolte possono cambiare sensibilmente. BE critica particolarmente il fatto che la convenzione sulle relazioni personali venga conclusa senza l’intervento o l’approvazione di un’autorità il che, per una convenzione di questa portata, non è auspicabile tanto più che non può essere modificata unilateralmente e in caso di controversie la decisione spetta all’APMA. BE ricorda inoltre che la conclusione di una simile convenzione solleva ulteriori difficoltà se il minore adottato proviene dall’estero, poiché in questi casi si deve tener conto di due differenti ordinamenti giuridici. Secondo BE, la firma di simili convenzioni comporta imperativamente che gli aspiranti all’adozione e i genitori naturali siano informati da specialisti sui rischi e le possibilità di questo tipo di adozione di modo che possano riflettere attentamente sulle modalità di un simile contatto. Inoltre gli specialisti devono valutare anche la capacità di discernimento del bambino, sentendolo nel quadro di un’audizione. La convenzione che risulta da questa procedura dovrebbe poi essere approvata da un’autorità competente (p. e. l’APMA; di parere analogo anche JP). Anche ZG, la COPMA e UNIL condividono questa linea e aggiungono che l’APMA non deve intervenire e decidere solamente in caso di disaccordo tra genitori naturali e genitori adottivi, ma anche se vi è il sospetto che il contatto potrebbe nuocere al bene del bambino.