Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Altre obiezioni e proposte: sul segreto dell’adozione sono stati espressi molti altri pareri elencati qui di seguito.

 Questioni da chiarire:

 JU: se i genitori adottivi e/o l’adottato non danno il consenso, è necessario precisare in anticipo quali informazioni possono essere trasmesse.

 CRS: è necessario anche chiarire come procedere se una delle tre parti (genitori adottivi – figlio adottivo – genitori biologici) coinvolte nell’adozione non dà il proprio consenso.

 CRS: chi garantisce che gli interessati tratteranno le informazioni in modo confidenziale?

 CRS e Uni GE: che cosa si intende esattamente per informazioni non atte all’identificazione?;

 CRS: chi sarà tenuto a trasmettere tali informazioni?

Estensione ai fratelli e ai fratellastri: anche i fratelli naturali e i fratellastri hanno un

interesse reciproco di sapere dove si trova il proprio fratello o sorella. Se i genitori biologici sono deceduti, queste persone non hanno alcun diritto legale e quindi alcuna possibilità di ritrovare i fratelli o avere notizie su di loro (SG; Espace adoption, SFA, SSI). Anche la CRS e Terre des Hommes sono a favore dell’estensione della cerchia degli interessati a tutta la famiglia biologica.

 Identità dei genitori biologici

La nozione di identità: il PS e la CRS chiedono che nel quadro del progetto di revisione la nozione di «identità» ai sensi dell’articolo 268c CC sia definibile analogamente all’articolo 27 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 24 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM; RS 810.11). Tale precisazione non deve necessariamente essere introdotta nella legge, ma almeno comparire nel messaggio.

 Diritto dell’adottato capace di discernimento di ricevere informazioni sull’identità

dei genitori biologici: secondo NETWORK questo diritto non deve essere riconosciuto soltanto agli adottati maggiorenni, ma a tutti gli adottati già capaci di discernimento.

 Diritto dell’adottato di ricevere informazioni non atte all’identificazione: il PS e la

CRS sostengono che, in analogia con l’articolo 268c capoverso 1 AP-CC, anche l’adottato maggiorenne deve avere diritto di ricevere informazioni non atte a identificare i suoi genitori biologici. Spesso infatti il desiderio di informazioni dell’adottato maggiorenne non è soddisfatto con la semplice comunicazione dell’identità dei suoi genitori biologici, se questi ultimi rifiutano il contatto personale.

 Informazioni sull’adozione

Aggiunta all’articolo 268c: BE propone di aggiungere una disposizione di legge che imponga a chi desidera adottare di informare in modo appropriato il figlio del fatto che è stato adottato. In questo modo si ha la garanzia che il figlio, sapendo di essere stato adottato, non si sorprenderà in caso di una domanda di ricerca da parte dei genitori biologici (pareri simili: LOS, NETWORK, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH).

Registro delle adozioni: finora in Svizzera un figlio adottato è riportato sull’estratto del registro delle nascite come figlio naturale dei genitori adottivi. Questa nascita fittizia imita l’apparenza di una famiglia naturale, il che sminuisce l’adozione, fatto che invece