Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine
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deve distinguere tra il servizio cantonale preposto all’informazione, che garantisce l’accesso alle informazioni, e i servizi di ricerca specializzati. La CRS propone quindi che il servizio cantonale preposto all’informazione provveda solamente all’accesso alle informazioni contenute nei dossier di adozione e che, non appena in possesso dei documenti necessari, la persona ricercante si rivolga a un servizio di ricerca specializzato di sua scelta (è in corso l’allestimento di una piattaforma dei servizi di ricerca). In questo modo si tiene anche conto del fatto che attualmente coloro che intendono avviare una ricerca, una volta ricevuti i documenti e le informazioni sull’adozione, fanno spesso trascorrere molto tempo prima di procedere effettivamente alla ricerca.
Riparazione: ZH e la CRS propongono di affrontare la problematica delle adozioni forzate, attualmente oggetto dell’articolo 268e capoversi 3 e 4 AP-CC, in occasione della tavola rotonda cui partecipano i diretti interessati o i loro rappresentanti nel quadro della revisione critica delle misure coercitive a scopo assistenziale.
Costi Assunzione dei costi da parte della Confederazione: secondo OW i costi per la
ricerca nei casi specifici menzionati all’articolo 268e capoverso 3 AP-CC devono essere assunti dalla Confederazione.
Creazione di un fondo: per AG, BS, LU e l’AACA sarebbe sensato creare un fondo e
fissare i criteri secondo i quali alimentarlo. Secondo LU i genitori adottivi dovrebbero contribuire al fondo attraverso tasse supplementari in base al principio di causalità.
Partecipazione del Cantone ai costi: a tale riguardo vanno applicati i criteri seguenti:
per i GDS va considerata una partecipazione ai costi se uno Stato si comporta in modo illecito o in caso di indigenza. Si deve inoltre tener conto del diverso livello di benessere che separa la Svizzera dagli Stati dell’emisfero meridionale da cui proviene la maggioranza degli adottati;
sempre secondo i GDS la partecipazione non va inoltre considerata soltanto nei casi in cui non vi è stato il consenso; questi casi vanno intesi a titolo di esempio;
per BE e i GDS il Cantone deve partecipare ai costi indipendentemente dal fatto che siano i genitori naturali a cercare il proprio foglio o viceversa;
secondo la SSI, la partecipazione ai costi da parte di chi ha intrapreso una ricerca deve essere riservata eccezionalmente ai casi per i quali la ricerca comporta costi considerevoli;
Terre des Hommes è del parere che deve essere anzitutto il figlio adottato ad approfittare del sostegno finanziario, poiché è lui ad avere il diritto assoluto di conoscere le sue origini.
Disposizioni esecutive del Consiglio federale (art. 268e cpv. 4 AP-CC)
Per OW, nell’ordinanza del Consiglio federale bisogna fissare condizioni quadro più
precise per i servizi di ricerca privati.
Secondo la CRS, SFA e la SSI, come nella circolare del 21 marzo 2003 dell’Ufficio
federale dello stato civile sull’applicazione dell’articolo 268c CC, devono essere rispettati i punti seguenti:
nessun formalismo eccessivo, ma la concessione di una certa libertà di manovra nella ricerca delle origini affinché per ogni caso si possa adottare la procedura migliore;