Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine

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limitate. In alternativa propone l’introduzione della forma «aperta» di adozione secondo l’articolo 268f AP-CC o anche il collocamento presso genitori affidatari. FR esprime analoghe perplessità e dubita inoltre del fatto che questo tipo di informazioni siano adatte a soddisfare le attese dei genitori biologici; a seconda delle circostanze questi ultimi potrebbero rimanere frustrati (stesso parere: TG; CLACA).

Diversi partecipanti sostengono inoltre che le informazioni debbano essere trasmesse solamente con il consenso del minore che, nella maggior parte dei casi, non ha potuto decidere in merito alla propria adozione. Non spetta a lui adattarsi alle esigenze dei suoi genitori biologici né a quelle dei genitori adottivi. L’adottato deve pertanto essere almeno capace di discernimento prima che possano essere trasmesse informazioni che identifichino lui o i suoi genitori adottivi (FR; CLACA, Espace adoption, Terre des Hommes). Un’eccezione si può fare nel caso di donne nubili incinte collocate in istituti in virtù di una decisione amministrativa, i cui figli sono stati adottati senza che esse potessero dare il loro consenso. La CRS aggiunge che nella pratica il consenso del minore e la determinazione di cosa sia il suo bene possono essere questioni molto delicate (conflitti di lealtà), ragion per cui questi approfondimenti vanno affidati a specialisti. Inoltre il diritto incondizionato del figlio a conoscere le proprie origini non va posto sullo stesso piano del desiderio dei genitori biologici di ricevere informazioni. Per la SFA e la SSI il diritto dei genitori biologici deve restare legato a determinate condizioni, mentre la priorità va data al rispetto del bene del figlio. Secondo il CP il consenso dei genitori adottivi va chiesto anche se l’adottato ha raggiunto la maggiore età e ha acconsentito a trasmettere le informazioni.

Anche Terre des Hommes esprime alcune riserve sull’allentamento del segreto dell’adozione: la normativa è sostanzialmente dovuta agli scandali che negli ultimi tempi hanno minato la fiducia dei cittadini; è tuttavia dubbio che tale normativa sia appropriata. Inoltre non è chiaro come siano scambiate queste informazioni tra i genitori adottivi, quelli biologici e l’adottato, chi si faccia carico di questo scambio e soprattutto chi è in condizioni di giudicare quali informazioni possono essere trasmesse senza rischiare di fornire informazioni che consentano di risalire all’identità dell’adottato. Per Terre des Hommes ci sono troppe domande aperte. La CLACA è favorevole alla possibilità di concedere un accesso facilitato alle informazioni nei casi indicati dal postulato Fehr.

Rifiuti: NE, VD e VS si oppongono in modo generale al diritto di ottenere delle informazioni. I figli adottati meritano di godere della totale sicurezza nella loro famiglia adottiva; solamente loro hanno il diritto di avviare delle ricerche per conoscere i loro genitori biologici. Secondo VS le disposizioni sull’allentamento del segreto dell’adozione a favore dei genitori biologici non corrispondono più agli interessi dell’adottato ma a quelli dei genitori naturali e dei genitori adottivi. Se l’articolo 268b venisse mantenuto, dovrebbe almeno essere cancellato il capoverso 3. Altri partecipanti alla consultazione respingono l’introduzione di un diritto dei genitori biologici ad essere informati sulla base dell’articolo 268b capoverso 3 AP-CC. Per SG e la COPMA, pur con tutta la comprensione per gli interessati, occorre tener conto della questione legata all’attuazione pratica e ai limiti di questa disposizione comprese le risorse necessarie e le conseguenze economiche a carico delle autorità pubbliche. Secondo LU, il diritto di ottenere delle informazioni sulla situazione personale del bambino non atte a identificare né lui né i genitori adottivi non può essere garantito nella pratica, tanto più che tale diritto non si estingue con la maggiore età dell’adottato (BS); la disposizione non è attuabile dunque si tratta di semplice fumo negli occhi (COPMA). BS e LU non vedono alcuna possibilità per attuare nella pratica il postulato Fehr. Anche l’AACA respinge questa impostazione e ricorda che prima di collocare il bambino si deve concordare un obbligo d’informazione periodico che i genitori adottivi devono previamente accettare (anche LU).