Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 33 pagine

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scettico nel giudicare le prospettive a lungo termine di una simile coppia. Pur esprimendosi a favore del miglioramento della situazione dei figli presso le coppie conviventi di fatto, l’UDF e il PEV ritengono che tali coppie potrebbero e dovrebbero formalizzare il proprio rapporto prima dell’adozione sposandosi o registrando la propria unione (BS, SG). SZ sostiene che proprio per queste situazioni il legislatore ha previsto istituti come il matrimonio o l’unione domestica registrata. Secondo la COPMA, entrambi gli istituti sono manifestazioni della volontà di due persone di voler trascorrere la propria vita insieme. Zukunft CH ritiene che se una persona non si vuole sposare, è naturale che sorga la domanda del perché voglia adottare il figlio del convivente. Per l’UDF e il PEV si tratta anzitutto di rispettare la successione coerente degli istituti.

Secondo BE una simile estensione non è necessaria: l’adozione del figliastro è già di per sé relativamente controversa e nella maggior parte dei casi riguarda figli legati a due genitori da un vincolo di filiazione per i quali l’adozione non è per forza necessaria (parere condiviso dall’ASM); senza contare che questi figli sarebbero irrimediabilmente privati del legame con un genitore e quindi anche dei rapporti di parentela con tutta la famiglia di quest’ultimo. Anche il PPD avanza argomenti analoghi e aggiunge che questa circostanza giustifica il fatto di porre condizioni più severe all’adozione del figliastro.

OW rimanda al problema della mancanza di criteri chiari per stabilire se una relazione è stabile; tale stabilità dipende fortemente dalla percezione soggettiva delle persone coinvolte nella relazione, il che rende quasi impossibile rilasciare un’autorizzazione all’adozione. Anche per UNIL una convivenza di fatto non è sufficiente per l’adozione poiché la stabilità della relazione non è praticamente verificabile e manca un quadro giuridico formale. Per quanto riguarda la stabilità della relazione, l’AES rinvia inoltre al rapporto del 2012 dell’Istituto di ricerca demografica Max Planck sulla diversità delle forme di famiglia nella Germania orientale e occidentale. Tale rapporto indica che, con la nascita del primo figlio, le coppie conviventi presentano un rischio maggiore di separazione rispetto a quelle sposate2.

Secondo TG e AACA, le coppie conviventi di fatto devono almeno aver concluso un contratto simile al matrimonio che regoli diritti e doveri reciproci. Comunque simili contratti non solo sono difficili da redigere ma praticamente impossibili da applicare in caso di separazione. Anche il semplice esame approfondito di questi contratti è difficile e assai costoso, pertanto è indispensabile un istituto giuridico formale come il matrimonio o l’unione domestica registrata.

Mentre per TI l’adozione del figlio del concubino per coppie conviventi di fatto è incompatibile con l’autorità parentale congiunta, ZH rifiuta questa estensione perché minerebbe il consenso nei confronti dell’intero progetto.

4.10.4 Adozione di maggiorenni (art. 266 AP-CC)

Consensi: molti partecipanti accolgono con favore il fatto che l’esistenza di discendenti propri non sia più un ostacolo all’adozione di maggiorenni (espressamente: AR, BL, BS, GL, JU, SG, SO, TG, ZH; ASCP, UDC; GDS, JuCH, COPMA, Uni GE, AACA).

Critiche: le critiche riguardano soprattutto le modalità dell’adozione di maggiorenni: la COFF rifiuta il fatto che un’adozione, cui si sono opposti i genitori biologici quando il loro figlio era minorenne, diventi possibile senza il loro consenso non appena l’adottando raggiunge la maggiore età. Il diritto di essere sentiti concesso ai parenti biologici non è sufficiente. Per

2 Max-Planck-Institut für demografische Forschung, Diversität von Familienformen in Ost- und Westdeutschland, gennaio 2012; http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-001.pdf