Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine
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Corte penale internazionale garantisce la capacità della Svizzera di ottemperare a tale obbligo.61
2 Commenti sui singoli articoli dell'emendamento
2.1 Crimine di aggressione
Articolo 5 Crimini di competenza della Corte
Stante l'impossibilità di definire il crimine di aggressione e le condizioni per l'esercizio del potere giurisdizionale, nel 1998 era stato introdotto nello Statuto di Roma il paragrafo 2 di questo articolo. Con la Conferenza di revisione di Kampala il paragrafo è diventato obsoleto e può essere pertanto stralciato.
Articolo 8bisCrimine di aggressione
La fattispecie del crimine di aggressione viene definita nel nuovo articolo 8bisdello Statuto di Roma. La disposizione sarà pertanto inserita dopo gli articoli ad oggi esistenti su genocidio (articolo 6), crimini contro l'umanità (articolo 7) e crimini di guerra (articolo 8), riproducendo così la struttura dell'articolo 5 paragrafo 1, che elenca i crimini sui quali la Corte penale può esercitare la sua giurisdizione.
Il paragrafo 1 costituisce il fulcro della fattispecie. Commette un crimine di aggressione chiunque pianifichi, prepari, inizi o esegua un atto di aggressione. La pianificazione e la preparazione di un atto di aggressione vengono penalizzate ma, affinché possano costituire la base del crimine, è necessario che si concretizzi l'atto di aggressione da parte dello Stato.62 Va altresì precisato che, per essere considerato elemento costitutivo della fattispecie, un atto di aggressione deve inoltre costituire «per carattere, gravità e portata [...] una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite». Questo passaggio ha lo scopo di escludere gli atti di aggressione che sul piano del diritto internazionale si collocano nella zona grigia tra l'uso legale e illegale della forza tra gli Stati.
Il paragrafo 1 sottolinea inoltre che, diversamente dagli altri reati contemplati dallo Statuto di Roma, il crimine di aggressione costituisce un reato speciale nella forma di un leadership crime, ossia può essere commesso solo da una persona «in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato». Per il crimine possono essere perseguiti in primo luogo i vertici politici e militari di uno Stato e, in secondo luogo, persone senza responsabilità governativa o che non rivestono ruoli militari di rilievo purché esercitino «effettivamente» le funzioni di cui sopra. Viceversa, una persona che ricopre solo formalmente una posizione di potere non è punibile.
La prima frase del paragrafo 2 definisce il concetto di «atto di aggressione», introdotto nel paragrafo 1, come «l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in
61 RS 351.6. Per maggiori dettagli sulla cooperazione ai sensi della LCPI cfr. il Messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 371-396).
62 Nel caso del crimine di aggressione si tratta dunque di un cosiddetto reato di evento.