Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine
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Articolo 20 Ne bis in idem
A seguito dell'introduzione del crimine di aggressione nell'articolo 8bis, l'elenco dei crimini per i quali vige il divieto di avviare un procedimento penale qualora siano già stati giudicati (ne bis in idem) deve essere integrato con un rimando all'articolo 8bis.
Articolo 25 Responsabilità penale individuale
Stante la volontà degli Stati parte di considerare il crimine di aggressione un atto che può essere commesso solo da persone che occupano i vertici della gerarchia, emerge la necessità di completare l'articolo 25 concernente la giurisdizione penale individuale. L'introduzione del nuovo paragrafo 3bisimpedisce che soggetti non «in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato» siano chiamati a rispondere di istigazione, complicità o qualsiasi altra forma di partecipazione ai sensi dell’articolo 25.
2.2 Complemento dell'articolo 8 dello Statuto di Roma concernente i crimini di guerra
Articolo 8 paragrafo 8 numero 2 lettera e cifra xiii Utilizzo di veleno o armi
velenose
Con l'inserimento di questa disposizione nell'articolo 8 dello Statuto di Roma l'utilizzo di veleno o armi velenose diventa perseguibile penalmente come crimine di guerra anche nei conflitti armati non internazionali. Il testo della prescrizione ricalca alla lettera l'articolo 8 paragrafo 2 lettera b cifra xvii dello Statuto di Roma già oggi applicabile ai conflitti armati internazionali; si rinvia pertanto ai commenti nel messaggio pertinente.71
Articolo 8 paragrafo 8 numero 2 lettera e cifra xiv Utilizzo di gas asfissianti,
tossici o simili nonché di tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi
Con l'inserimento di questa disposizione nell'articolo 8 dello Statuto di Roma l'utilizzo di gas asfissianti, tossici o simili nonché di tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi diventa perseguibile penalmente come crimine di guerra anche nei conflitti armati non internazionali. Il testo della prescrizione ricalca alla lettera l'articolo 8 paragrafo 2 lettera b cifra xviii dello Statuto di Roma già oggi applicabile ai conflitti armati internazionali; si rinvia pertanto ai commenti del messaggio pertinente.72
71 Messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 446-447).
72 Messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 446-447).