Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine
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zioni imperative del diritto internazionale6, i numerosi conflitti armati tra Paesi sono una prova di quanto ne risulti difficile l'applicazione. Se, da un lato, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la Corte Internazionale di Giustizia (da non confondere con la Corte penale internazionale)7 dal 1945 possono accertare la presenza di un atto di aggressione, tali constatazioni riguardano sempre solo violazioni commesse dagli Stati intesi come entità astratte (cosiddetta responsabilità dello Stato). Tuttavia, con il passare del tempo è cresciuta la convinzione che gli atti di aggressione vengano in fondo messi a punto da singoli leader e che sia necessario in prima linea contrastarli su questo piano.
L'obiettivo dell'introduzione del crimine di aggressione è di migliorare l'applicazione del divieto generale dell'uso della forza facendo sì che in futuro, in caso di violazione del divieto, vengano perseguiti personalmente i massimi detentori del potere decisionale di uno Stato. Il crimine sottolinea il carattere imperativo del divieto generale dell'uso della forza nei rapporti internazionali, consente di punire singoli individui colpevoli e, grazie al suo effetto deterrente, contribuisce a prevenire sia gli atti di aggressione sia le conseguenze che ne derivano per le persone coinvolte.
La Svizzera ha un forte interesse a ratificare il crimine di aggressione. La penalizzazione dell'aggressione rafforza il rispetto dei valori fondamentali della politica svizzera estera e di pace. In particolare, contribuisce in modo significativo a una convivenza pacifica dei popoli, al rispetto dei diritti dell'uomo, all'aiuto alle popolazioni nel bisogno e alla lotta contro la povertà nel mondo, obiettivi costituzionali fondamentali della politica estera svizzera.8 Una ratifica sarebbe opportuna anche in virtù della tradizione umanitaria della Svizzera e del suo impegno attivo a favore della prevenzione e della composizione di conflitti violenti e di una pace duratura.9 Infine la repressione dell'aggressione si ripercuote positivamente anche sulla sicurezza e sulla sovranità territoriale della Svizzera. Se, infatti, la ratifica del crimine ha da un lato un effetto deterrente su eventuali atti di aggressione contro lo Stato, dall'altro contribuisce al mantenimento della pace e della sicurezza nel contesto regionale e internazionale, dal quale la Svizzera è indirettamente condizionata.
Del resto, che il divieto dell'uso della forza sia un tema fondamentale per la Svizzera si evince da una serie di impegni internazionali che il Paese ha contratto nel corso degli anni.
1910: adesione alla Convenzione dell'Aia sui diritti e doveri delle Potenze neutrali che vieta di aiutare gli Stati belligeranti;10
6Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996
(FF 1997 I 494).
7La Corte internazionale di Giustizia (CIG) si occupa sostanzialmente soltanto delle
controversie tra Stati mentre la Corte penale internazionale (CPI) può chiamare a rispondere personalmente anche singoli autori dei reati più gravi di diritto internazionale.
8Art. 54 par. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (RS 101).
9Strategia di politica estera 2012-2015, Rapporto sugli indirizzi strategici della politica
estera della legislatura, marzo 2012,
http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/doc/publi/ppol.html, pagg. 13-14 (ultimo accesso 7 giugno 2013).
10Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle
persone neutrali in caso di guerra per terra (RS 0.515.21); Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima (RS