Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine

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nale consuetudinario vieta già tuttora gli atti di cui sopra sia nell'ambito dei conflitti armati internazionali che di quelli interni.54 Grazie all'equiparazione sancita dallo Statuto di Roma, questo divieto potrà essere applicato in futuro anche a livello penale, garantendo così una maggiore tutela della popolazione civile e delle persone coinvolte negli scontri. Va tuttavia precisato che la competenza giurisdizionale della Corte penale sugli emendamenti è subordinata alle ratifiche degli Stati e che, per lo meno al momento, il campo di applicazione ne risulta ancora fortemente limitato.

Nonostante gli emendamenti all'articolo 8 dello Statuto di Roma permane, a seconda della tipologia del conflitto, un'accentuata disparità tra i reati perseguibili. Ad oggi le fattispecie penalmente perseguibili nei conflitti armati internazionali sono 34,55 mentre nei conflitti non internazionali sono solo 19, considerati anche i presenti emendamenti.56 L'estensione a tre crimini di guerra rappresenta un primo passo, cui faranno seguito con ogni probabilità altri provvedimenti.

1.3.5 Attuazione nazionale

Per quanto concerne l'uso di armi vietate, già oggi il diritto penale svizzero, in linea di principio, non opera più alcuna distinzione sostanziale tra conflitti armati internazionali e non internazionali.57 Ai sensi dell'articolo 264h capoverso 1 lettere a-c del Codice penale svizzero, gli atti contemplati dall'emendamento all'articolo 8 dello Statuto di Roma sono perseguibili penalmente in entrambe le tipologie di conflitti armati.58 Lo stesso vale anche per il campo di applicazione del Codice penale militare, come sancito dal pertinente articolo 112d capoverso 1 lettere a-c materialmente identico.59 Poiché gli emendamenti all'articolo 8 dello Statuto di Roma sono già interamente contemplati nel diritto penale svizzero, non è necessario alcun ulteriore adeguamento.

La cooperazione della Svizzera con la Corte penale nell'ambito degli emendamenti all'articolo 8 dello Statuto di Roma è possibile senza ulteriori modifiche di legge. In conformità all'articolo 86 dello Statuto di Roma vige un obbligo generale e illimitato di cooperazione in caso di crimini soggetti alla competenza giurisdizionale della Corte penale, tra i quali figurano ora anche i crimini di guerra riportati negli emendamenti all'articolo 8 dello Statuto.60 La legge federale sulla cooperazione con la

54 Regole 72, 74 e 77 della banca dati del diritto consuetudinario CICR, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home (ultimo accesso: 7 giugno 2013).

55 Art. 8 par. 2 lett. a cifre i)-viii) e lett. b cifre i)-xxvi) dello Statuto di Roma.

56 Art. 8 par. 2 lett. c cifre i)-iv) e lett. e cifre i)-xv) dello Statuto di Roma.

57 Ai sensi dell'art. 264b CP e dell'art. 110 CPM le disposizioni pertinenti si applicano «nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati».

58 RS 311.0. Cfr. Messaggio concernente la modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 23 aprile 2008 (FF 2008 3293, qui 3369-3370).

59 RS 321.0. Cfr. Messaggio concernente la modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 23 aprile 2008 (FF 2008 3293, qui 3384).

60 Per informazioni di carattere generale sull'obbligo di cooperazione cfr. il Messaggio del

15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 347-351).