Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine

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1.2.6 Attuazione nazionale

Genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra sono definiti crimini non solo nello Statuto di Roma; la Svizzera ha recepito le fattispecie anche nel diritto penale interno in modo che tali reati possano essere perseguiti e condannati nel territorio nazionale.41 Si pone pertanto la domanda se il crimine di aggressione, acquisito ora nello Statuto di Roma, debba essere attuato anche a livello nazionale. Allo stato attuale, il Consiglio federale vorrebbe rinunciarvi.

Il crimine di aggressione si contraddistingue dagli altri crimini summenzionati e contemplati dallo Statuto di Roma poiché, in qualità di elemento costitutivo, presuppone obbligatoriamente l'azione di uno Stato. A seguito dell'attuazione a livello nazionale, la Svizzera ovvero le sue autorità di perseguimento penale e i tribunali potrebbero trovarsi a dover giudicare se tra due Stati esteri abbia avuto luogo un atto di aggressione. Una simile circostanza richiede grande cautela, come dimostra il fatto che i Paesi che hanno già ratificato il crimine di aggressione attendono nell’elaborare una legislazione nazionale di attuazione. Poiché dalla fine della Seconda guerra mondiale questo reato non era, a ben vedere, più stato punito e la definizione recentemente approvata è nuova, prima di prendere in considerazione un'attuazione nazionale occorre attendere le sue ripercussioni concrete a livello della Corte penale internazionale e la procedura adottata dagli altri Stati.

Un fattore determinante consiste nell'assenza di un obbligo di attuazione per i reati contemplati dallo Statuto di Roma. Se da un lato il perseguimento nazionale dei crimini rappresenta un principio fondamentale dello Statuto («principio di complementarità»),42 dall'altro non esiste un vero e proprio obbligo di diritto internazionale per la criminalizzazione nazionale.43 Inoltre, il crimine di aggressione è stato approvato a Kampala dagli Stati parte con la precisazione esplicita che non sussiste alcun obbligo di attuazione nazionale.44 Per sua natura, il crimine di aggressione si addice maggiormente alla giurisdizione della CPI. Il carattere fondamentalmente internazionale del crimine si riflette anche nel fatto che solo un numero esiguo di Paesi ha reso perseguibili a livello nazionale fattispecie analoghe.

Va comunque sottolineato che la Svizzera, nonostante proponga di rinunciare all'attuazione del crimine di aggressione nel diritto nazionale, è in grado di assolvere pienamente al proprio obbligo di cooperazione con la Corte penale, come disposto nel capitolo IX dello Statuto di Roma. La legge federale del 22 giugno 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI), che disciplina queste questioni a livello interno, prevede una collaborazione generale della Svizzera con la Corte penale e non limita la collaborazione alle fattispecie attuate a livello nazionale. La Svizzera potrebbe, ad esempio, arrestare e consegnare alla CPI un presunto

41 Art. 264, art. 264a e artt. 264b-264j Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0); art. 108, art. 109, artt. 110-114 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM, RS 321.0).

42 Cfr. par. 6 del preambolo e art. 17 par. 1 lett. a dello Statuto di Roma.

43 Dello stesso tenore il messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 367). Fa eccezione l'art. 70 par. 4 lett. a dello Statuto di Roma concernente le violazioni dell'amministrazione della giustizia.

44 Resolution RC/Res.6, aIlegato III, accordo n. 5: «È inteso che gli emendamenti non devono essere interpretati in modo tale da ritenere che creino un diritto o l’obbligo di esercitare la giurisdizione nazionale in relazione a un atto di aggressione commesso da un altro Stato».