Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali dell'avamprogetto

1.1 La Corte penale internazionale e la Conferenza di revisione di Kampala 2010

La Corte penale internazionale (di seguito denominata anche «Corte penale» o «CPI») è un'istituzione permanente con sede all'Aia competente nel giudizio dei reati più gravi che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e, una volta attivato, il crimine di aggressione. L’atto giuridico internazionale istitutivo della Corte penale internazionale è lo Statuto di Roma («Statuto»),1 approvato il 17 luglio 1998 nella capitale italiana. Lo Statuto, ratificato dalla Svizzera il 12 ottobre 2001, è entrato in vigore il 1° luglio 2002 dopo 60 avvenute ratifiche.2 Attualmente i Paesi che hanno adottato lo Statuto sono 122 (dato aggiornato al 7 giugno 2013).3

L'articolo 123 paragrafo 1 dello Statuto di Roma prevede lo svolgimento di una conferenza volta a esaminare eventuali emendamenti allo Statuto. Tale Conferenza di revisione ha avuto luogo tra il 31 maggio e l'11 giugno 2010 a Kampala, in Uganda, e si è conclusa con l'approvazione di due specifici emendamenti allo Statuto:

- definizione del crimine di aggressione e dei presupposti per l'esercizio del potere giurisdizionale in merito al crimine (Risoluzione RC/Res.6 dell'11 giugno 2010)

- completamento dell'art. 8 dello Statuto di Roma relativo ai crimini di guerra (Risoluzione RC/Res.5 del 10 giugno 2010)

1.2 Crimine di aggressione

1.2.1 Applicazione del divieto generale dell'uso della forza per la salvaguardia della pace e della sicurezza e per la tutela dei diritti dell'uomo

Nella prima metà del secolo scorso, dall'orrore delle due guerre mondiali ha avuto origine una delle regole fondamentali che trova applicazione nei rapporti tra gli Stati: il divieto generale dell'uso della forza. Questo divieto poggia sul riconoscimento che gli scontri armati devono essere evitati perché ostacolano il mantenimento della pace e della sicurezza, conducono alle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo e causano grandi sofferenze alle persone coinvolte.4

Sebbene il divieto generale dell'uso della forza sia una disposizione fondamentale della Carta delle Nazioni Unite universalmente accettata5 e appartenga alle disposi-

1 RS 0.312.1

2 Cfr., in generale sullo Statuto di Roma, il messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (CPI) e una revisione del diritto penale (FF 2001 311).

3 L'attuale lista degli Stati parte è disponibile sul sito http://www.eda.admin.ch/trattati.

4 Cfr. preambolo della Carta delle Nazioni unite del 26 giugno 1945 (RS 0.120)

5 Art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 (RS 0.120).