Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine
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1.3.2 Svolgimento dei negoziati durante la Conferenza di revisione
Poiché gli Stati avevano trovato un accordo sulla proposta di emendamento all'articolo 8 dello Statuto di Roma già prima dell'inizio della Conferenza di revisione del 2010, nel corso della stessa non si è tenuta alcuna ulteriore discussione sostanziale. Una volta chiarita la questione irrisolta relativa all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli Stati parte hanno approvato mediante consenso gli emendamenti allo Statuto e i rispettivi «elementi dei crimini».
1.3.3 Esito dei negoziati e panoramica degli emendamenti
L'integrazione di tre cifre nell'articolo 8 paragrafo 2 lett. e dello Statuto di Roma consente il perseguimento penale dei seguenti atti come crimini di guerra non solo nei conflitti armati internazionali, come avvenuto finora, bensì anche in quelli non internazionali:
utilizzare veleno o armi velenose (cifra xiii);
utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi (cifra xiv);
utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio (cifra xv).
La formulazione coincide letteralmente con il testo dell'articolo 8 paragrafo 2 lett. b cifre xvii, xviii e xix, che penalizza la medesima fattispecie nell'ambito di un conflitto armato internazionale.52
Ai sensi dell'articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto di Roma, gli emendamenti entrano in vigore solo per gli Stati parte che li ratificano. La Corte penale non può invece esercitare il proprio potere giurisdizionale nei confronti degli Stati parte che si oppongono alla ratifica o all'accettazione degli emendamenti, qualora il crimine in questione sia stato commesso da un loro cittadino o sul loro territorio nazionale.
Contestualmente all'integrazione all'articolo 8 dello Statuto di Roma concernente i crimini di guerra, la Conferenza di revisione approvò anche i relativi «elementi dei crimini», il cui scopo, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto di Roma, è di fungere da ausilio alla Corte penale in sede di interpretazione e applicazione delle fattispecie.
Per quanto attiene ai testi e alle traduzioni vincolanti si rimanda alla sezione corrispondente relativa al crimine di aggressione.53
1.3.4 Valutazione
La Svizzera è favorevole all'approvazione degli emendamenti all'articolo 8 in quanto consentono di eliminare le disparità di trattamento delle fattispecie in oggetto nei conflitti armati internazionali e in quelli non internazionali. La Svizzera è stata pertanto anche co-promotrice della risoluzione. Questa parificazione è oggettivamente giustificata se si tiene conto che si tratta della stessa forma di illiceità e dell'identico livello di sofferenza delle vittime. A ciò si aggiunga che il diritto internazio-
52 Cfr. i commenti pertinenti del Messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 446-447).
53 Cfr. punto 1.2.4.