Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine

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2 della Costituzione federale. Nel presente caso si tratta unicamente di una modifica allo statuto e pertanto non si può parlare di un'adesione a un'organizzazione internazionale. Considerando la possibilità di recedere dallo Statuto di Roma nella sua interezza in conformità con l'articolo 127, non risulta applicabile neppure l'articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 1 della Costituzione federale.

Resta da verificare se gli emendamenti allo Statuto di Roma siano subordinati al referendum facoltativo poiché comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o in virtù del fatto che la loro attuazione comporta l'emanazione di leggi federali. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 della Legge sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Gli emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale estendono la giurisdizione della Corte stessa a forme aggiuntive di crimini di guerra nell'ambito dei conflitti armati non internazionali e al crimine di aggressione e descrivono tali fattispecie. In caso di ratifica degli emendamenti da parte della Svizzera, in futuro la Corte penale potrà teoricamente esercitare il proprio potere giurisdizionale sui suddetti crimini, qualora vengano commessi in Svizzera o da cittadini svizzeri (art. 12 cpv. 2 dello Statuto di Roma) e la Svizzera non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacità di svolgerle correttamente o di intentare un procedimento (art. 17 cpv. 1 lett. a dello Statuto di Roma). Trattandosi di disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze, gli emendamenti descritti costituiscono a tutti gli effetti atti normativi. Vanno altresì classificati come importanti, in quanto costituiscono disposizioni penali che dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il decreto federale sull'approvazione degli emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno 2010 deve essere pertanto sottoposto al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost.