Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine

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In primo luogo occorreva chiarire il rapporto tra il Consiglio di Sicurezza e la CPI: può la CPI occuparsi di un crimine di aggressione solo dopo che il Consiglio di Sicurezza ha accertato che si è verificato un atto di aggressione ai sensi dell'art. 39 della Carta delle Nazioni Unite? Di fatto questa era la proposta dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, secondo la quale il potere giurisdizionale della CPI sarebbe stato subordinato a una decisione politica del Consiglio di Sicurezza. La soluzione approvata, invece, prevede sì che il Consiglio di Sicurezza debba essere consultato, ma anche che la Corte di giustizia possa portare avanti il procedimento se il Consiglio di Sicurezza, dopo un periodo di sei mesi, non ha ancora proceduto all'accertamento di un atto di aggressione.31 Va inoltre sottolineato che la Corte non è vincolata a un eventuale accertamento di un atto di aggressione da parte del Consiglio di Sicurezza.32

In secondo luogo era necessario stabilire quali devono essere gli Stati ad aver ratificato il crimine di aggressione affinché la Corte di giustizia possa esercitare la propria giurisdizione: è necessaria l'approvazione sia dello Stato autore che dello Stato leso (regime cumulativo) o è sufficiente la ratifica di uno solo dei due (regime alternativo)? Sulla questione le posizioni erano divise.33 La soluzione di compromesso approvata alla fine prevede quanto segue: la premessa è rappresentata dall'articolo 12 dello Statuto, il quale attribuisce alla Corte la competenza per un crimine commesso da un cittadino di uno Stato Parte o nel territorio di uno Stato Parte. Nella fattispecie del crimine di aggressione ciò significa sostanzialmente che è sufficiente che il crimine di aggressione sia stato ratificato o dallo Stato autore o dallo Stato leso (regime alternativo). Questo principio prevede tuttavia due eccezioni che, conformemente all'articolo 15bis, trovano applicazione qualora uno degli Stati parte segnali la situazione alla CPI oppure il Procuratore/la Procuratrice avvii un'indagine di propria iniziativa (si veda più sotto per la segnalazione da parte del Consiglio di Sicurezza):

- in primo luogo la Corte penale non può esercitare il proprio potere giurisdizionale se il crimine di aggressione è stato commesso da un cittadino di uno Stato non parte dello Statuto di Roma o nel rispettivo territorio.34 Pertanto se lo Stato autore, o lo Stato leso, non ha aderito allo Statuto, la giurisdizione della CPI in merito a un eventuale crimine di aggressione è esclusa;

- in secondo luogo, uno Stato Parte può dichiarare in via preventiva di voler escludere l'esercizio del potere giurisdizionale qualora commetta un atto di aggressione (cosiddetta dichiarazione opt-out).35 È lecito presumere che, a livello politico, una dichiarazione opt-out venga fortemente ostacolata.

Poiché l'esercizio del potere giurisdizionale non può interessare gli Stati non parte, come disposto nell'articolo 15bis, e gli Stati parte possono depositare una dichiarazione opt-out, si tratta, a conti fatti, di una soluzione basata sul consenso. Tuttavia è sufficiente la tacita approvazione dello Stato autore (rinuncia alla dichiarazione optout), purché lo Stato leso abbia ratificato il crimine di aggressione.36

31 Art. 15bis par. 8 e 9 dello Statuto di Roma.

32 Art. 15bis par. 9 e art. 15 ter par. 4 dello Statuto di Roma.

33 Un'ulteriore complicazione a una soluzione condivisa fu data dal fatto che l'interpretazione delle pertinenti disposizioni dello Statuto può condurre a risposte contraddittorie.

34 Art. 15bis par. 5 dello Statuto di Roma.

35 Art. 15bis par. 4 dello Statuto di Roma.

36 Si veda sul potere giurisdizionale anche la tabella al punto 2.1.