Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine

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su convincimenti in materia di diritto della sovranità, gli Stati si mostrano più restii a sottoporsi a norme di comportamento nell'ambito dei conflitti interni di quanto non lo siano nel contesto dei conflitti internazionali. Dal punto di vista delle vittime questa distinzione appare tuttavia poco sensata, ragion per cui ad esempio il diritto penale svizzero vi ha sostanzialmente rinunciato. Lo Statuto di Roma del 1998 è il risultato di un processo di negoziazione internazionale e opera la tradizionale distinzione. L'elenco dei crimini di guerra nell'ambito dei conflitti internazionali risulta pertanto più lungo rispetto a quello dei crimini di guerra nei conflitti armati non internazionali. Se, da un lato, l'articolo 8 dello Statuto di Roma ha reso perseguibile l'impiego di veleno o armi velenose, gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché di tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi e i proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano (cosiddetti «proiettili dumdum») nei conflitti armati internazionali,49 dall'altro gli Stati hanno rinunciato alla sua punibilità nell'ambito dei conflitti armati non internazionali. La ragione di tale scelta è riconducibile in particolare al fatto che, in riferimento agli atti menzionati, al momento dell'approvazione dello Statuto di Roma la consuetudine internazionale relativa ai conflitti interni non era ancora riconosciuta dalla maggioranza degli Stati nella stessa misura in cui lo era quella relativa ai conflitti internazionali.50

Alla vigilia della Conferenza di revisione di Kampala del 2010, il Belgio iniziò ad adoperarsi per far sì che anche l'utilizzo di altri tipi di armi fosse integrato nello Statuto di Roma e che venisse pertanto qualificato come crimine di guerra. Sin dal principio le proposte finalizzate alla criminalizzazione dell'impiego di armi biologiche e chimiche, mine antiuomo, schegge non localizzabili e armi laser accecanti non hanno ottenuto il consenso necessario della maggioranza degli Stati e il Belgio ha pertanto dovuto rinunciarvi.

Al contrario, è stata accolta con ampio favore l'idea di estendere anche ai conflitti non internazionali il potere giurisdizionale della Corte penale internazionale sull'impiego di veleno o armi velenose, gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché di tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi e i «proiettili dum-dum». I promotori fecero valere con successo la tesi secondo la quale l'uso di tali armi viola il diritto internazionale consuetudinario non solo nei conflitti internazionali, ma anche in quelli interni, e che l'opinione contraria espressa dalla maggioranza degli Stati nel 1998 era ormai superata. Trovò altresì seguito l'argomentazione secondo la quale per le vittime è irrilevante la portata del conflitto (interno o internazionale) in seguito al quale subiscono lesioni. L'iniziativa è stata sostenuta in ultima istanza da un gruppo di Stati like-minded, tra i quali la Svizzera, nonché dal Comitato internazionale della Croce Rossa e da numerose organizzazioni non governative. Nel novembre 2009 e nel marzo 2010 l'Assemblea di Stati parte ha approvato le rispettive proposte di modifica da sottoporre alla Conferenza di revisione.51

49 Art. 8 par. 2 lett. b cifre xvii, xviii e xix dello Statuto di Roma.

50 Cfr. il Messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 452-453).

51 Paragrafo operativo 3 e allegato III della Risoluzione ICC-ASP/8/Res.6 del 26 novembre 2009 (disegno degli emendamenti dell'art. 8 dello Statuto di Roma); paragrafo operativo 9 e allegato VIII della Risoluzione ICC-ASP/8/Res.9 del 25 marzo 2010 (disegno dei rispettivi «elementi dei crimini»).