Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine

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criminale ricercato per crimine di aggressione e su cui pende un mandato d'arresto della Corte stessa.45 La normativa svizzera si rifà all'articolo 86 dello Statuto, in base al quale gli Stati devono cooperare con la Corte penale in merito ad «azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza». Dopo la Conferenza di revisione di Kampala, tra questi crimini figura anche il crimine di aggressione. Per questi motivi la cooperazione, anche in merito al nuovo crimine, è garantita pienamente senza la necessità di un'attuazione nazionale nel diritto penale svizzero.

È peraltro vero che anche la cooperazione della Svizzera con la Corte penale in merito al crimine di aggressione potrebbe diventare un tema delicato di politica estera. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che le ripercussioni sarebbero minori rispetto a quelle derivanti dal perseguimento indipendente nazionale, poiché l'azione collaborativa sarebbe pur sempre promossa dalla Corte penale che, a livello internazionale, gode di un ampio sostegno. In un simile caso, alla Svizzera spetterebbe una mera funzione esecutiva e non quella di promotrice di un perseguimento penale.

Rinunciando all'attuazione nazionale, la Svizzera non potrebbe inoltre probabilmente escludere che un cittadino svizzero o una cittadina svizzera venga chiamato a rispondere di un crimine di aggressione di fronte alla Corte penale.46 La Svizzera sarebbe nell’impossibilità di avvalersi del suo diritto fondamentale di intentare autonomamente il procedimento penale, in quanto, in mancanza della disposizione penale, non avrebbe le capacità di svolgere correttamente indagini o di intentare un procedimento.47 Gli articoli 299 («Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero») e 300 («Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere») del Codice penale svizzero penalizzano solo alcuni aspetti parziali del crimine di aggressione a livello interno. Considerando la neutralità della Svizzera sancita nel diritto internazionale, l'efficace separazione dei poteri, la stabilità delle strutture politiche e la situazione della sicurezza in Europa, attualmente la probabilità che cittadini svizzeri vengano citati in giudizio dalla CPI per crimini di aggressione appare piuttosto esigua.

1.3 Complemento dell'articolo 8 dello Statuto di Roma concernente i crimini di guerra

1.3.1 Premessa

La distinzione tra conflitti armati internazionali e non internazionali, rappresenta una delle premesse storiche del diritto internazionale umanitario e viene sancita in particolare nelle Convenzioni di Ginevra del 1949.48 Trattandosi di un aspetto che poggia

45 Artt. 16-28 LCPI.

46 Qualora un cittadino svizzero o una cittadina svizzera venga consegnato/a alla CPI, l'Ufficio centrale per la cooperazione richiederà conformemente all'art. 16 cpv. 2 LCPI il rimpatrio a conclusione del procedimento. Cfr. il messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (CPI) e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 454-355).

47 Cfr. art. 17 par. 1 lett. a dello Statuto di Roma.

48 Art. 2 e 3 comuni alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (RS 0.518.12; RS 0.518.23; RS 0.518.42; RS 0.518.51). Per maggiori dettagli sulla distinzione cfr. anche il Messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 447-449).