Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine

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Il paragrafo 5 contiene un'ulteriore restrizione dei normali requisiti relativi al potere giurisdizionale di cui all'articolo 12. La giurisdizione della Corte è infatti esclusa nel caso in cui il crimine di aggressione venga commesso da un cittadino o sul territorio di uno Stato non parte. Gli Stati non parte non sono pertanto soggetti alla giurisdizione della CPI in relazione al crimine di aggressione né in qualità di Stato autore dell'aggressione né di Stato leso.

I paragrafi 6-8 vertono sulla relazione tra la Corte penale internazionale e il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Qualora il Procuratore intenda avviare un'indagine su un crimine di aggressione, egli è tenuto a inviare un'apposita notifica all'ONU e a verificare se il Consiglio di Sicurezza abbia constatato l'esistenza di un atto di aggressione (paragrafo 6). A questo punto si aprono due possibili scenari:

 nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza abbia constatato l'esistenza di un atto di aggressione, il Procuratore può avviare un'indagine (paragrafo 7);

 nel caso in cui la constatazione non venga effettuata entro sei mesi dalla notifica, il Procuratore deve richiedere l'autorizzazione alla Sezione preliminare per poter avviare l'indagine (paragrafo 8).

Il paragrafo 9 evidenzia l'indipendenza della Corte penale nella constatazione di un atto di aggressione. In particolare, in capo alla Corte penale non vige l'obbligo di ottemperare a una decisione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU in relazione alla perpetrazione o alla non perpetrazione di un atto di aggressione.

Il paragrafo 10 chiarisce che l'articolo 15bisnon pregiudica l’esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini previsti dallo Statuto di Roma.

Articolo 9 «Elementi dei crimini»

A seguito dell'introduzione del crimine di aggressione nell'articolo 8bis, l'elenco degli «elementi dei crimini», che fungono da ausilio per la Corte penale in sede di interpretazione, deve essere integrato con un rimando all'articolo 8bis.

Articolo 15terEsercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di ag-

gressione (Segnalazione da parte del Consiglio di Sicurezza)

Ogni qualvolta il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite segnala alla Corte penale internazionale una situazione presumibilmente caratterizzata dalla perpetrazione di un crimine di aggressione si applica l'articolo 15ter.

In forza del paragrafo 1 vige in sostanza quanto disposto dal già esistente articolo 13 lettera b, a norma del quale il Consiglio di Sicurezza ha la facoltà di segnalare una situazione al Procuratore della Corte penale mediante una risoluzione ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. In tal caso non ha alcuna rilevanza se lo Stato interessato sia parte o meno allo Statuto di Roma.

Riprendendo alla lettera la formulazione di cui all'articolo 15bis paragrafi 2 e 3, i paragrafi 2 e 3 stabiliscono uno slittamento temporale del potere giurisdizionale fino ad almeno il 2017.

I paragrafi 4 e 5 sottolineano l'indipendenza della Corte penale e la circoscrizione del potere giurisdizionale esclusivamente al crimine di aggressione, ricalcando i paragrafi 9 e 10 dell'articolo 15bisqui sopra illustrati.