Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine

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Articolo 8 paragrafo 8 numero 2 lettera e cifra xv Utilizzo di proiettili che si

espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio

Con l'inserimento di questa disposizione nell'articolo 8 dello Statuto di Roma l'utilizzo di proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio, diventa perseguibile penalmente come crimine di guerra anche nei conflitti armati non internazionali. Il testo della prescrizione ricalca letteralmente l'articolo 8 paragrafo 2 lettera b cifra xix dello Statuto di Roma già oggi applicabile ai conflitti armati internazionali; si rinvia pertanto ai commenti del messaggio pertinente.73

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Le ripercussioni sostanziali in termini finanziari e di risorse umane si sono avute nel 2001 con l'adesione della Svizzera allo Statuto di Roma; si rinvia pertanto ai relativi commenti nel messaggio pertinente.74 Per questo, la ratifica degli emendamenti contenuti nel presente documento in relazione al crimine di aggressione e ai crimini di guerra dovrebbe avere conseguenze trascurabili.

In seguito all'adozione degli emendamenti allo Statuto, è possibile che in futuro la Corte penale si occupi di nuovi casi, generando pertanto costi di cui la Svizzera dovrebbe farsi proporzionalmente carico in virtù del suo obbligo contributivo.75 Va tuttavia precisato che tali costi possono emergere anche a prescindere dalla ratifica degli emendamenti da parte della Svizzera, qualora la Corte penale si occupi di un caso riguardante un altro Stato.

Per quanto concerne l'Ufficio centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale in seno all'Ufficio federale di giustizia,76 eventuali richieste supplementari della Corte penale potrebbero essere evase dal personale già disponibile, evitando così di incorrere in costi aggiuntivi nell'ambito della cooperazione della Svizzera con la Corte penale. Anche in questo contesto, indipendentemente dalla ratifica da parte della Svizzera degli emendamenti allo Statuto di Roma, è comunque possibile che vengano avanzate richieste supplementari.

Poiché la ratifica degli emendamenti non comporta alcuna modifica al diritto penale svizzero, non sono previsti oneri supplementari per le autorità di perseguimento penale (segnatamente Ministero pubblico della Confederazione e organi militari inquirenti).

73 Messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 447).

74 Messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, qui 397-398).

75 Art. 115 lett. a in combinato disposto con l'art. 117 dello Statuto di Roma.

76 Art. 3 cpv. 1 LCPI.