Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine
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qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite». Tale formulazione ricalca la definizione di atto di aggressione da parte dello Stato adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1974,63 che a sua volta si rifà espressamente alla Carta delle Nazioni Unite del 1945.64 Secondo questa definizione, solo il ricorso effettivo alla forza armata tra gli Stati è da considerarsi un atto di aggressione. La semplice minaccia di ricorso alla forza, le procedure non violente (ad es. embargo economico) o l'uso della forza all'interno di uno Stato non costituiscono un atto di aggressione ai sensi della definizione. L'impiego di forze armate deve altresì violare le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. Costituiscono pertanto un'eccezione le azioni autorizzate dal Consiglio di Sicurezza65 e gli interventi di autotutela.66
La seconda frase del paragrafo 2 contiene un'introduzione e un elenco non esaustivo degli atti di aggressione illustrando nel dettaglio quanto definito nella frase precedente. La formulazione riprende praticamente alla lettera la summenzionata definizione di atto di aggressione da parte di uno Stato adottata dall'Assemblea generale.67
Le lettere a-d dell'elenco descrivono taluni atti delle forze armate di uno Stato come invasione, occupazione militare, annessione, bombardamento e blocco dei porti e delle coste.
Le lettere e ed f precisano che anche la violazione dell'accordo sulla permanenza di truppe straniere sul territorio di uno Stato costituisce un atto di aggressione, come pure la messa a disposizione del territorio di uno Stato per l'esecuzione di atti di aggressione da parte di uno Stato terzo.
La lettera g stabilisce che l'invio di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari armati è da considerarsi un atto di aggressione, qualora gli interventi di tali truppe siano equiparabili agli atti descritti alle lettere a-f in termini di gravità.
Articolo 15bisEsercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di ag-
gressione (Segnalazione da parte di uno Stato o proprio motu).
L'articolo 15bisdefinisce le condizioni per l'esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione a seguito della segnalazione di una situazione alla Corte penale internazionale da parte di uno Stato68 o nel caso in cui il Procuratore avvii le indagini di propria iniziativa69.
Ai sensi del paragrafo 1, analogamente agli altri crimini previsti dallo Statuto, si applica l'articolo 13 esistente lettere a e c, se non diversamente disposto dai paragrafi 2-10 del nuovo articolo 15bis.
I paragrafi 2 e 3 rinviano l'esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione allorquando saranno soddisfatte determinate condizioni. Da un lato, la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente su
63 Cfr. art. 1 Definition of Aggression, allegato della risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale dell'ONU, 14 dicembre 1974, documento A/RES/29/3314.
64 Cfr. art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945, RS 0.120.
65 Cfr. art. 42 della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945, RS 0.120.
66 Cfr. art. 51 della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945, RS 0.120.
67 Cfr. art. 3 Definition of Aggression, allegato della risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale dell'ONU, 14 dicembre 1974, documento A/RES/29/3314.
68 Art. 14 dello Statuto di Roma.
69 Art. 15 dello Statuto di Roma.