Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine
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Poiché il gruppo di lavoro speciale si era accordato sulla definizione del crimine di aggressione prima della Conferenza di revisione, i negoziati si sono concentrati principalmente sulla questione dell'esercizio della giurisdizione.21
Il fulcro della discussione riguardava la posizione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Diversi Stati, tra cui i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, si sono richiamati all'articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite22, il quale sancisce che il Consiglio accerta l'esistenza di un atto di aggressione. Suddetto gruppo riteneva che la Corte penale avrebbe potuto esercitare la propria competenza giurisdizionale in merito al crimine di aggressione solo qualora il Consiglio di Sicurezza le avesse segnalato una situazione dubbia conformemente all'articolo 13 lettera b dello Statuto di Roma. Un altro gruppo di Stati era invece dell'avviso che la Corte penale avrebbe dovuto potersi attivare come previsto dallo Statuto di Roma per gli altri crimini anche qualora fosse uno degli Stati parte a segnalare la situazione (articolo 13 lettera a) o il Procuratore/la Procuratrice agisse di sua propria iniziativa (articolo 13 lettera c). A questo secondo gruppo apparteneva anche la Svizzera.
Infine, il crimine di aggressione poté essere approvato mediante consenso solo con una serie di compromessi. La Corte penale può pertanto esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione non appena 30 Stati avranno ratificato il relativo emendamento allo Statuto di Roma e l'Assemblea degli Stati parte avrà approvato l'esercizio del potere giurisdizionale in data successiva al 1° gennaio 2017 con un'ulteriore decisione. Nel caso di una segnalazione da parte di uno Stato Parte o dell'avvio di indagini su iniziativa del Procuratore/della Procuratrice, gli Stati parte hanno inoltre la possibilità di escludere l'esercizio del potere giurisdizionale depositando la relativa dichiarazione opt-out.
La delegazione svizzera ha contribuito in modo significativo al successo dei negoziati. Insieme all'Argentina e al Brasile ha introdotto una proposta di compromesso informale contenente alcune idee non ancora discusse, con le quali ha dato nuovo slancio ai negoziati che avevano subito una battuta d'arresto.23 Così, l'11 giugno 2010 è stato possibile ciò che appena pochi giorni prima nessuno avrebbe ritenuto fattibile: la definizione del crimine di aggressione e i presupposti per l'esercizio del potere giurisdizionale furono approvati per consenso dalla Conferenza di revisione di Kampala.
21 Per i dettagli sullo svolgimento dei negoziati cfr. Stefan Barriga, Negotiating the Amendments on the crime of aggression, in: Stefan Barriga/Claus Kress (ed.), Crime of Aggression Library The Travaux Préparatoires on the Crime of Aggression, Cambridge (Cambridge University Press) 2012, pagg. 3-57; Claus Kress/Leonie von Holtzendorff, The Kampala Compromise on the Crime of Aggression, Journal of International Criminal Justice 8 (2010), pagg. 1179-1217.
22 RS 0.120
23 Non-paper submitted by the delegations of Argentina, Brazil and Switzerland as of 6 June 2010, in: Stefan Barriga/Claus Kress (ed.), Crime of Aggression Library The Travaux Préparatoires on the Crime of Aggression, Cambridge (Cambridge University Press) 2012, pag. 740.