Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 27 pagine

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la maggioranza dei medici specializzati in sessuologia parte oggi dal presupposto che lo sviluppo della sessualità si concluda sostanzialmente al termine della pubertà e una modifica fondamentale delle preferenze sessuali dei pedofili non sia possibile.

Quattro partecipanti criticano il fatto che il progetto non precisi il momento in cui deve essere stabilita la diagnosi di pedofilia (alla condanna o nel momento del riesame dell’interdizione) per escludere il riesame dell’interdizione di un’attività130. Allo stato attuale della scienza la pedofilia non può essere curata, ragione per cui la diagnosi fatta nel momento della sentenza permette in generale di escludere il riesame dell’interdizione. Ciò permette tra l’altro di evitare una procedura onerosa alle autorità di esecuzione131. Secondo BE, in alcuni casi i giudici sono più idonei delle autorità d’esecuzione per il riesame dell’interdizione.

BE e CPS si chiedono se un condannato qualificato come pedofilo possa chiedere una nuova perizia durante l’esecuzione dell’interdizione e su tale base chiedere eventualmente di togliere l’interdizione.

Inoltre, l’espressione «pedofilo in termini psichiatrici» è problematica132 ed è delicato lasciare alla psichiatria il compito di definire la pedofilia133. In ultima analisi si potrebbe arrivare a una situazione in cui le sentenze verrebbero effettivamente prese dagli psichiatri e non più dal giudice134. BS propone la seguente formulazione del capoverso 6bis: «Se le preferenze sessuali dell’autore sono prevalentemente rivolte nei confronti di minorenni, l’interdizione […]».

BL suggerisce di precisare come segue il testo di legge: «[…] Se le turbe psichiche e comportamentali dell’autore sono fondate sulla diagnosi di pedofilia secondo criteri di classificazione internazionali riconosciuti, […]».

ZH in proposito fa notare che una diagnosi ineccepibile di pedofilia anche per uomini condannati per atti sessuali con fanciulli è illusoria e attira l’attenzione sul pericolo di diagnosi falsamente positive. Sarebbe meglio limitarsi al criterio dell’elevato rischio a causa di reati o di caratteristiche della personalità. Una turba delle preferenze sessuali come la pedofilia è inoltre soltanto uno dei fattori di rischio empiricamente certi per le relative recidive degli autori di reati sessuali. Sotto il profilo forensico-psichiatrico non appare ragionevole concentrarsi unicamente sulla pedofilia; in particolare per valutare il rischio di recidiva. Inoltre, con questo modo di procedere, la deroga non si applica ad autori non diagnosticati come pedofili in senso psichiatrico ma che hanno commesso abusi su fanciulli. In questa situazione, non va posta in primo piano la questione della pedofilia ma la questione del pericolo di recidiva o di ripetizione dell’atto, che va chiarita da una perizia.

INSOS sostiene che una sola perizia non è sufficiente per poter decidere se una persona possa nuovamente dedicarsi a un’attività in un settore che può portare a una ricaduta.

GR ritiene che la disposizione imperativa che chiede l’esecuzione di una perizia psichiatrica vada troppo lontano. Si deve poter rinunciare a stabilire una perizia nei casi in cui è possibile escludere chiaramente a priori una relazione con la pedofilia.

ZH osserva che in via di principio qualsiasi autore che ha commesso un reato sessuale per il quale gli è stata inflitta un’interdizione a vita può essere un potenziale pedofilo. Quindi si dovrebbe probabilmente chiedere una perizia psichiatrica per tutte le domande di soppressione anticipata di un’interdizione, il che cagionerebbe elevati costi supplementari.

Secondo UNIGE, la presente disposizione rappresenta un corpo estraneo nel sistema delle misure penali e va pertanto eliminata.

130 AG, BE, LU, CPS.

131 AG, LU.

132 BL, BS, CURAVIVA, INSOS, ZH.

133 BS, ZH.

134 BS.