Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati

Tre partecipanti propongono di rinunciare alla normativa99. L’interdizione generale di un’attività secondo l’articolo 67 capoverso 1 CP è ritenuta sufficiente100.

SO ritiene invece che la disposizione sia ragionevole. Nel settore sanitario accade regolarmente che, a causa di bisogni terapeutici o di assistenza, persone in un particolare rapporto di dipendenza non siano in grado di opporre resistenza o siano incapaci di discernimento e debbano pertanto essere particolarmente protette.

La condizione «non particolarmente vulnerabile» si contrappone in modo sconcertante all’ulteriore necessità che sussista «una dipendenza fisica o psichica»101.

ZH rileva che anche nel settore della ricerca avvengono frequentemente contatti diretti con pazienti senza che nel contempo vi sia relazione di cura, per esempio quando vengono effettuati esami di controllo. Pertanto, la disposizione deve applicarsi anche alle attività di ricerca sugli esseri umani che richiedono contatti diretti con i pazienti.

2.7. Capoverso 4ter (deroga)

Per quanto riguarda l’attitudine generale dei partecipanti nei confronti della deroga, cfr.

cap. 3, n. 3 e 4.

Tre partecipanti chiedono la soppressione del termine «manifestamente»102. AG ritiene che i criteri rilevanti siano determinati dall’esame della necessità e della ragionevolezza dell’interdizione. Per BS il significato della nozione non è chiaro. Secondo GDS la nozione limita eccessivamente l’apprezzamento del giudice. JS ritiene che l’intera espressione «se manifestamente non è necessaria né ragionevole» possa essere soppressa.

ZH ritiene difficile far ammettere all’opinione pubblica che la pronuncia dell’interdizione nei confronti di autori condannati per reati sessuali non sia ragionevole. Il nesso con la nozione giuridicamente definita della proporzionalità appare pertanto più appropriato della condizione per rinunciare a pronunciare l’interdizione. In alternativa, per escludere i casi lievi, sarebbe possibile prevedere una pena minima per la pronuncia dell’interdizione.

Numerosi partecipanti fanno notare che, per motivi di proporzionalità, la deroga dovrebbe essere estesa a tutte le interdizioni a vita103. Perfino per i crimini cui la deroga non si applica possono darsi casi di scarsa gravità104.

JS e ICJ ritengono mal formulata la deroga. Infatti, violazioni della proporzionalità potrebbero aversi non soltanto in casi di scarsa gravità ma anche in considerazione di circostanze soggettive dell’autore o della vittima.

È stato suggerito di fondare la deroga all’interdizione non sul reato ma sull’età della vittima e sulla differenza di età tra quest’ultima e l’autore. Ciò permetterebbe in particolare di escludere la deroga nei casi di pedofilia, che sono oggetto dell’iniziativa105.

CP chiede che il giudice non possa rinunciare a pronunciare un’interdizione a vita neanche in caso di condanna per pornografia ai sensi dell’articolo 197 capoverso 3 CP.

99 CVS, SH, SG.

100 CVS, SG, SH, TG.

101 AG, LU.

102 AG, BS, GDS.

103 BS, GDS, ICJ, JS, CVS, ZG; in modo analogo GE.

104 CVS, ICJ, JS, GDS.

105 SG, SH, TG.